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Valutazione ore gratuite nell’offerta tecnica

Tar Umbria, Perugia, sez. I, 08 novembre 2018, n. 581

Nell’ambito di un appalto relativo a servizi di pulizia, è da ritenersi legittima in relazione all’offerta tecnica la valutazione e l’attribuzione di punteggio per ore gratuite messe a disposizione dell’ente per le sue esigenze?

Risposta negativa arriva dal Tar Umbria, Perugia, sez. I, 08 novembre 2018, n. 581. La pronuncia, come vedremo, si riferisce ad un caso particolare, in cui l’incidenza del sub-criterio sull’offerta tecnica complessiva era abnorme…

Osserva il Collegio che il richiamato elemento valutativo dell’offerta tecnica, laddove si riferisce esclusivamente al surplus di ore di lavoro messo a disposizione e liberamente utilizzabile dall’Amministrazione in base alle proprie esigenze, appare estraneo a qualsivoglia aspetto qualitativo della prestazione offerta, configurando piuttosto una indiretta forma di ribasso economico attraverso il mero riconoscimento di ore di servizio aggiuntive rispetto a quelle previste dal Capitolato posto a base di gara. In tal modo risulta violato l’art. 95, commi 6 e 10 bis, del d.lgs. n. 50 del 2016; tale definizione del criterio in contestazione ha finito per appiattire la valutazione dell’offerta tecnica e, quindi, per attribuire un peso determinante al valore dell’offerta economica, snaturando il criterio di aggiudicazione previsto in tutti i documenti di gara e imposto, prima ancora, dal legislatore nazionale e comunitario per gli appalti ad alta intensità di manodopera, risultando conseguentemente illegittima. L’attribuzione di 40 punti sui 70 attribuibili per l’offerta tecnica all’offerta di ore aggiuntive contrasta anche con la ratio del comma 3, lett. a), dell’art. 95 d.lgs. n. 50 del 2016 che, nel caso di appalti di servizi ad “alta intensità di manodopera”, prevede che l’aggiudicazione debba avvenire esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo l’applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo più basso o del massimo ribasso d’asta. Inoltre, una siffatta tecnica di predisposizione dei criteri consente un inammissibile aggiramento delle disposizioni che mirano alla salvaguardia dei lavoratori; infatti, l’offerta di ore di servizio ulteriori rispetto a quelle considerate nell’offerta economica finisce per incidere in modo occulto sul costo della manodopera modificando in modo significativo l’incidenza del prezzo finale sul rispetto dei costi contrattuali del personale“.

Il ragionamento dell’odierno TAR non è scorretto, anzi… Tuttavia, se al sub-elemento di valutazione fosse stato attribuito un sub-peso avente il carattere della ragionevolezza, forse si sarebbe sottratto alle censure mosse dal ricorrente. A fortiori laddove il bando avesse preveduto una sottesa motivazione rafforzata rispetto a quella invece prevista, volta ad evidenziare che l’apporto meramente quantitativo era idoneo ad incidere sotto particolari profili qualitativi del servizio. (Cfr. ad esempio questa pronuncia, dove è stato ritenuto legittimo il punteggio ai pasti offerti gratuitamente, in quanto connessi a esigenze di solidarietà sociale. Cfr. altresì questa delibera Anac).

Sull’inapplicabilità dell’art. 95, c. 14 bis del Codice agli appalti di servizi rimandiamo invece a questo articolo.

Ad ogni modo l’invito alla prudenza nella costruzione della griglia di valutazione delle offerte, che deve sempre rispondere a criteri di proporzionalità e ragionevolezza.

 

 

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it