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Appalto ristorazione scolastica e offerta pasti gratuiti

Tar Toscana, Firenze, sez. I, 26 febbraio 2018, n. 301

Appalto ristorazione scolastica: è legittima la richiesta e la valutazione di attrezzature e di pasti gratuiti? E questi devono riferirsi all’elemento qualità o all’elemento prezzo?

La ricorrente sosteneva che il peso ponderale effettivo attribuito all’offerta economica, risultava incidente per una parte superiore del 40 per cento attribuito dal bando a detto criterio (gara pre-correttivo).

Infatti, ai criteri P13 (Ribasso sul prezzo del pasto) e P14 (Ribasso sul prezzo per il servizio di refettorio) che comporrebbero la parte “economica” dell’offerta, si dovevano aggiungere anche ulteriori 18 punti, corrispondenti agli 8 punti del criterio P.9 (impegno a sostenere una tantum da utilizzare per l’apporto di migliorie alle sedi mensa) ed i 10 punti relativi al criterio P.12 e riferito “alla fornitura pasti gratuita”.Detti ultimi criteri avrebbero snaturato la ripartizione originaria tra offerta tecnica ed economica, determinando il venire in essere di un affidamento basato sul minor prezzo e, ciò, stante la preminenza alla componente economica così realizzatasi

Secondo il Tar Toscana, Firenze, sez. I, 26 febbraio 2018, n. 301 le argomentazioni sopra citate non sono condivisibili e vanno respinte per le seguenti motivazioni:

L’art. 7 del bando integrale di gara (clicca qui per visualizzarlo) riporta i parametri di valutazione e i relativi punteggi attribuibili, prevedendo 14 criteri, in relazione ai quali solo gli ultimi due (P13 e P14, rispettivamente per 30 e 10 punti) attengono alla componente prezzo, mentre i restanti 12 sono suscettibili di essere inquadrati nell’ambito di un bilanciamento tra qualità e prezzo, essendo finalizzati a garantire un determinato livello della fornitura e del servizio.

In particolare il parametro P.9, nella parte in cui prevede la corresponsione di una determinata somma per lavori di miglioria delle sedi, è evidentemente diretto ad incrementare la qualità del servizio mediante l’esecuzione di piccoli lavori di miglioria su alcune sedi di mensa specificatamente individuate dal Comune.

Anche il parametro P.12, nel momento in cui prevede l’attribuzione fino ad un massimo di 10 punti nell’eventualità in cui il concorrente che si impegni a “fornire pasti gratuiti” entro il limite massimo dello 0,5% del totale, è da ricondurre a ottemperare ad esigenze di solidarietà sociale, sulla base di quanto previsto dal DM 25 luglio 2011 in materia di criteri ambientali minimi.

E’ evidente che la previsione di un limite massimo dell’impegno economico richiesto in entrambi i sopra citati parametri (peraltro economicamente contenuto), unitamente all’intento di incidere sulle modalità e le caratteristiche del servizio, non può che comportare l’inquadramento di detti criterio in un ambito prettamente tecnico-qualitativo, senza che peraltro ne risulti alterata e condizionata la componente “prezzo”, relegata alla proposizione di specifici ribassi e così come contenuta nei parametri n. 13 e 14“.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it