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Ristorazione scolastica e valutazione offerta pasti gratuiti

Delibera Anac N. 439 del 15 maggio 2018 – depositata in data 17/05/2018

È da ritenersi legittima l’attribuzione di 30 sui 70 punti previsti per la valutazione dell’offerta tecnica all’offerta di pasti gratuiti?

Secondo l’istante no, poiché l’attribuzione di punteggio in un range da 0 a 30 punti per l’offerta con maggior numero di pasti gratuiti, si tradurrebbe in  una commistione degli elementi dell’offerta economica con quelli dell’offerta  tecnica, con violazione del principio di segretezza delle offerte.

Secondo la stazione appaltante si, poiché  il criterio del numero dei pasti gratuiti offerti, declinabile  astrattamente al pari di qualsiasi altro elemento in termini economici, assume  per la stazione appaltante il valore di miglioramento qualitativo in termini di  impatto sociale, obiettivo prioritario per il Comune di Pozzuoli alla luce  dell’esito dell’avviso per le istanze di gratuità.

Secondo l’Anac ha ragione la stazione appaltante. Secondo noi un po’ meno.

Ma veniamo prima ai contenuti della Delibera Anac N. 439 del 15 maggio 2018 ed alle motivazioni per le quali il criterio censurato è stato ritenuto legittimo.

Secondo l’Authority “relativamente a tale divieto  di commistione, è stato precisato che esso non va inteso in senso assoluto, ben potendo nell’offerta tecnica essere inclusi singoli elementi economici che  siano resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché siano  elementi economici che non fanno parte dell’offerta economica, quali i prezzi a  base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato,  ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell’offerta economica che  non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica o  consistano nell’assunzione di costi di prestazioni diverse da quelle apprezzate  nell’offerta economica, anche se comunque da rendere a terzi in base al  capitolato e remunerate dalla stazione appaltante (cfr. da ultimo, ex multis, Consiglio di Stato, sez.  III, sentenza n. 1530 del 3 aprile 2017);
CONSIDERATO che, come specificato dalla  citata giurisprudenza, l’applicazione del divieto di commistione deve essere  effettuata in concreto e non in astratto, con riguardo alla concludenza degli  elementi economici esposti o desumibili dall’offerta tecnica, che devono essere  tali da consentire di ricostruire in via anticipata l’offerta economica nella  sua interezza ovvero, quanto meno, in aspetti economicamente significativi,  idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare “prima del  tempo” la consistenza e la convenienza di tale offerta;
CONSIDERATO infine che, in ogni caso, come  rappresentato dalla stazione appaltante, le previsioni relative ai criteri di  aggiudicazione e ai relativi punteggi oggetto di contestazione rappresentano  l’esigenza specifica che l’amministrazione intende soddisfare con la procedura  in questione e non consentono la prevedibilità dell’offerta;
RITENUTO che, nel caso di specie, i  criteri contestati appaiono oggettivi e connessi all’oggetto dell’appalto e che, relativamente alla presunta violazione del divieto di commistione tra elementi  dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, la valutazione in concreto delle  condizioni di gara non appare tale da consentire la ricostruzione dell’offerta  economica nella sua interezza o in aspetti economicamente significativi tali da  far conoscere alla commissione preventivamente l’offerta stessa“.

A nostro parere le conclusioni dell’Anac sono solo parzialmente corrette.

Premettendo che su questo portale siamo stati i primi a sostenere che son consentiti criteri di aggiudicazione fondati su elementi quantitativi “aggiuntivi” (cfr. questo articolo), nel caso di specie l’attribuzione di ben 30 punti per l’offerta di pasti gratuiti pare però essere illogica e sproporzionata, ed idonea a generare distorsioni nell’ambito della procedura selettiva, con la promozione di strategie di gara aggressive rispetto allo specifico criterio, in astratto idonee ad arrecare nocumento agli interessi economici della stazione appaltante.

Le considerazioni Anac sul divieto di commistione appaiono parziali: l’authority correttamente cita la sentenza CdS, ma omette un passaggio fondamentale, secondo il quale vi è concludenza degli elementi economici esposti o desumibili dall’offerta tecnica e quindi commistione  quando questi aspetti sono “economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare “prima del tempo” la consistenza e la convenienza di tale offerta (cfr. Cons. Stato, III, n. 3287/2016; IV, n. 825/2016)”. Un tale criterio, con un tale sub-peso, è potenzialmente idoneo ad influenzare la commissione, poiché potrebbe avere il carattere della rilevanza economica.

Quanto alla motivazione addotta dalla Stazione Appaltante, è da ritenersi ammissibile una motivazione postuma?

Tornando invece alla previsione del bando, qui consultabile, è possibile effettuare il seguente elementare ragionamento.

La base d’asta era di € 1.850.000,00 (circa 75000 pasti annui per 4,90 € a pasto) , ed all’elemento prezzo erano attribuiti 30 punti, uguale quindi al peso attribuito all’elemento pasti gratuiti.

Per entrambi i parametri quantitativi (prezzo e pasti gratuiti) era prevista la formula cd. inversamente proporzionale.

Prefiguriamoci il seguente scenario non certo inverosimile:

DITTA A DITTA B DITTA C
RIBASSO OFFERTO 15% 7% 0,10%
PASTI GRATUITI OFFERTI 2000 3000 10000
VALORE DEL RIBASSO 277500 129500 1850
BASE D’ASTA – RIBASSO 1572500 1720500 1848150
VALORE PASTI GRATUITI 9800 14700 49000
PUNTEGGIO ELEMENTO PREZZO 30 27,42 25,53
PUNTEGGIO PASTI GRATUITI 6 9 30
TOTALE PUNTEGGIO 36 36,42 55,53
TOTALE UTILITA’ STAZIONE APPALTANTE 287300 144200 50850

È evidente che la gara sia stata progettata male, e che i criteri previsti possano condurre a risultati illogici, sproporzionati, e dannosi per la stazione appaltante.

È fatto noto che nell’ambito delle formule matematiche il rapporto tra grandezze significativamente maggiori determina minori differenze tra i punteggi attribuiti. E che quindi all’offerente converrà investire in pasti gratuiti (grandezza nell’ordine delle migliaia), piuttosto che in un minor prezzo unitario pasti (grandezza nell’ordine delle centinaia di milioni).

Ed ecco che la ditta C, agendo in modo aggressivo sull’elemento “pasti gratuiti”, riuscirà con ogni probabilità ad aggiudicarsi la gara, pur presentando un’offerta significativamente meno vantaggiosa rispetto alle ditte A) e B), come risulta in tutta evidenza dalle ultime due righe della tabella.

È certamente legittimo attribuire punteggio per componenti quantitative “aggiuntive” nell’ambito dell’offerta tecnica. Ma attenzione a come si strutturano i criteri di aggiudicazione!

 

Scritto da Elvis Cavalleri

Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it