La co-progettazione non è autonoma, ma costituisce fase successiva e attuativa della co-programmazione.
Nell’accogliere il ricorso il Tar Toscana ribadisce il carattere “partecipato” delle procedure di co-programmazione e co-progettazione di cui all’art. 55 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Per cui la co-progettazione senza previa co-programmazione è illegittima perché manca la base partecipata di individuazione dei bisogni. Questo quanto stabilito da Tar Toscana, Sez. IV, 30/04/2026, n. […] Leggi tutto…










