È da escludere un’offerta che non si attiene alla prescrizione del bando che limita il numero di cartelle delle quali deve comporsi l’offerta tecnica?
Risposta affermativa arriva dal Tar Valle d’Aosta, Aosta, Sez. Unica, 29 novembre 2017, n. 70, ma attenzione, è una fattispecie particolare ed il principio non è agevolmente trasferibile su altre.
“l’allegato 1, contenente un piano generale della commessa palesemente esorbitante il limite delle 8 cartelle e non qualificabile – per le ragioni sopra esposte – quale mero allegato, non poteva dunque essere oggetto di valutazione, in alcuna sua parte, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti che a quel limite si sono invece attenuti (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 09/12/2013, n. 10568).
Invece, la commissione di gara – pur dopo avere rilevato che quanto allegato alla relazione costituiva una “evidente” “estensione” della relazione medesima – ha ritenuto di potere considerare gli allegati nelle parti contenenti “schemi grafici di dettaglio e di insieme, schede tecniche, tabelle, flussogrammi, istogrammi, cronoprogrammi aggiuntivi” (attribuendo all’offerta tecnica zero punti per il criterio “A”).
L’operato della commissione, che ha valutato la relazione presentata dall’a.t.i. Bertini, integrandola con alcune parti di un allegato non ammissibile in quanto palesemente contrastante con le prescrizioni della lex specialis e con i relativi chiarimenti resi dalla stazione appaltante, non è conforme a quanto previsto dalla legge di gara e si pone in contrasto con il principio di immodificabilità dell’offerta, garanzia di par condicio tra i concorrenti.
22. Né, in considerazione dell’entità della violazione del limite dimensionale commessa dall’a.t.i. Bertini, può trovare applicazione, nel caso di specie, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la prescrizione del bando sul numero massimo delle pagine della relazione tecnica allegata all’ offerta deve essere interpretata “cum grano salis”, considerando che ipotetiche e marginali violazioni (un’eccedenza di qualche pagina) non determinano alcuna alterazione valutativa dell’offerta e non conducono all’esclusione dalla gara, in mancanza di un’espressa previsione in tal senso nella legge di gara (Consiglio di Stato, sez. V, 21 giugno 2012, n. 3677)”.
