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Superminimo: il Consiglio di Stato conferma che non può essere usato per colmare le differenze retributive tra diversi CCNL

Cons. Stato, V, 24 aprile 2026, n. 3209

In questo articolo s’erano ricostruiti i due diversi orientamenti giurisprudenziali che in primo grado avevano ad oggi indagato la possibilità (o meno) per un operatore economico che applica un CCNL con minimi tabellari inferiori a quelli del CCNL indicato dalla stazione appaltante di colmare il “delta” economico impegnandosi ad erogare un “superminimo”.

L’odierna Cons. Stato, V, 24 aprile 2026, n. 3209 conferma l’orientamento maggioritario, statuendo che tale delta non possa essere colmato dal superminimo.

Il Collegio, con motivazione invero assai sintetica, ha liquidato le complesse argomentazioni giuslavoristiche dell’appellante stabilendo che “Se il superminimo è un elemento “eventuale” non può essere, al contempo, una voce “fissa” della retribuzione, costituendone, invece, una parte accessoria, erogata a favore del lavoratore subordinato quale aumento retributivo normalmente correlato a particolari meriti o alla speciale qualità o alla maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo. Ne consegue che lo stesso non può essere considerato ai fini della dichiarazione di equivalenza“.

Pur prendendo atto dell’importante pronunciamento che certamente dovrà essere seguito nella prassi operativa, permangono numerosi dubbi sulla correttezza dei principi ivi espressi già sollevati in questo precedente articolo, ed in generale sulla complessiva tenuta in ottica costituzionale ed eurounitaria dell’art. 11 del Codice, letto alla luce di una rigorosa interpretazione di tal fatta.

Come in quella sede chiarito, il fatto che il superminimo sia eventuale non esclude che, ove rilevi un impegno a concretare una tale eventualità, esso assuma il carattere della fissità richiesto dalla norma. Del resto, come pure correttamente sostenuto dall’appellante, una volta concesso il superminimo è “irretrattabile e non può essere modificato da un accordo individuale

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it