Nel respingere il ricorso il Tar Campania ricorda che avviso pubblico esplorativo, funzionale, come tale, unicamente a sollecitare manifestazioni di interesse non integra in sé, contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente, un atto di avvio di una procedura di affidamento, e non necessita di qualificazione della stazione appaltante.
Questo quanto stabilito da Tar Campania, Napoli, Sez. I, 07/08/2026, n. 4917:
5.1. Peraltro, la doglianza è anche infondata nel merito.
5.2. In primo luogo, come già osservato, la presentazione di una proposta di project financing non ingenera nel proponente alcun affidamento giuridicamente tutelato in ordine all’accoglimento della stessa e/o all’indizione della relativa gara: la posizione del privato integra una mera aspettativa di fatto a che l’Amministrazione valuti la proposta, mentre per l’Amministrazione non sorge alcun dovere di dichiarare il pubblico interesse della proposta stessa, o, all’esito del procedimento, di indire la correlativa gara.
Ne consegue che la persistenza della pendenza della proposta della ricorrente non può essere qualificata, a rigore, come un elemento ostativo alla indizione della nuova gara, aperta alla partecipazione anche di altri operatori.
5.2. In secondo luogo, il motivo di ricorso in trattazione non è fondato neppure sotto il profilo della presunta carenza della qualificazione di livello L2 in capo al Comune di ……., che invece proprio per tale ragione, secondo la ricorrente, non avrebbe potuto indire la nuova gara.
Va infatti osservato che l’impugnato atto di indizione della nuova procedura consiste semplicemente in un avviso pubblico esplorativo, funzionale, come tale, unicamente a sollecitare manifestazioni di interesse: esso quindi non integra in sé, contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente, un atto di avvio di una procedura di affidamento (nella determinazione n. 171 del 18 luglio 2025 in epigrafe, non a caso, si legge: ” l’avviso pubblico di manifestazione di interesse non rappresenta una procedura di affidamento, bensì uno degli strumenti attraverso i quali l’Amministrazione, nell’ambito dell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale, si “autoimpone” una procedura di confronto comparativo, funzionale alla migliore cura dell’interesse pubblico, finalizzata ad ampliare il novero delle proposte tra le quali individuare quella più rispondente all’interesse pubblico …”).
Ciò chiarito, va evidenziato che l’art. 5, comma 5, dell’Allegato II.4 al d.lgs. n. 36/2023 prescrive in capo alle Stazioni appaltanti il possesso di particolari qualificazioni esclusivamente ai fini del conferimento delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione del contratto. Tali fasi, nel caso di specie, non sono però state percorse, e pertanto il relativo requisito in discorso non era richiesto.
In altri termini, la fase avviata con l’atto impugnato, avendo carattere meramente preparatorio, non comportava l’obbligo per l’Amministrazione di possedere la qualificazione richiamata dalla ricorrente: e solamente nell’ipotesi futura ed eventuale in cui il Comune di ……. decida di dare seguito all’indagine di mercato, esso dovrà munirsi dei requisiti di qualificazione a ciò occorrenti.
