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Proroga del termine di presentazione delle domande dalle ore 10 a mezzanotte dello stesso giorno. Illegittimità.

Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 05/08/2026, n. 1538

Una proroga di poche ore per la ricezione delle domande può essere illegittima soprattutto se, come nel caso in questione, l’avviso era stato preceduto anche da un avviso di preinformazione.

La ricorrente contesta la legittimità della proroga del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, originariamente fissato al 9 dicembre 2025, alle ore 10, poi spostato alla mezzanotte del medesimo giorno.

Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 05/08/2026, n. 1538 accoglie il ricorso:

6.3. In punto di fatto, nell’avviso pubblico del 25 novembre 2025, il termine per la partecipazione alla selezione pubblica era stato stato fissato al 9 dicembre 2025, alle ore 10.

In prossimità del termine di scadenza, precisamente il 4 dicembre, con pec inviata alle ore 14:02, la controinteressata ha chiesto al responsabile del procedimento che il termine venisse posticipato alla mezzanotte dello stesso giorno di scadenza, “considerato che la festività dell’8 dicembre ricorre il giorno precedente la scadenza fissata, riducendo i già ristretti tempi per la partecipazione”.

Quello stesso giorno, con determina n. 3523, il Comune ha accolto l’istanza, concedendo la proroga del termine, come richiesto dalla controinteressata, in ragione del fatto che la scadenza indicata nell’avviso “è preceduta da 3 giorni non lavorativi che vanno così a restringere i tempi di partecipazione”.

Risulta, infine, che la controinteressata si sia giovata della proroga, presentando la propria domanda di partecipazione nel nuovo termine così stabilito.

6.4.      Alla luce dei fatti, come testé riferiti, ed in considerazione dei principi giurisprudenziali richiamati dalla controinteressata, che il Collegio condivide, deve ritenersi fondata la censura formulata dalla ricorrente.

Non può, infatti, ritenersi, nel caso di specie, che la proroga accordata abbia potuto, nemmeno nelle intenzioni, favorire una più ampia partecipazione, ove solo si consideri che la stessa è stata concessa proprio a ridosso dei “tre giorni non lavorativi” che hanno preceduto quello di scadenza e non ha potuto pertanto ragionevolmente giovare ad altri, diversi dalla controinteressata.

Né vale rilevare la ristrettezza del termine complessivo concesso ai partecipanti, al netto dei tre giorni festivi, ove solo si osservi che, a fronte di un avviso pubblico del 25 novembre 2025, il Comune aveva pubblicato un avviso di preinformazione il 13 ottobre, in tal modo assicurando un termine più che congruo per la predisposizione della domanda a tutti i soggetti interessati.

La decisione risulta pertanto viziata da eccesso di potere, essendo evidente che la contestata proroga non ha soddisfatto l’interesse pubblico ad una più agevole presentazione delle domande ma il solo interesse della controinteressata.

6.5.      Alla illegittimità della proroga, consegue la illegittimità della partecipazione della controinteressata alla gara e, quindi, della determina con la quale si è disposta l’ammissione a finanziamento della proposta da essa formulata.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabile del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Gare del Comune di Colle di Val d' Elsa (Si).
Gli scritti qui pubblicati rappresentano opinioni personali che non impegnano in alcun modo l'ente di appartenenza