Come evidenziato in questo articolo, il Consiglio di Stato ha escluso che il superminimo possa colmare il divario retributivo tra due diversi CCNL.
L’odierna Cons. Stato, V, 04 maggio 2026, n. 3465, resa dalla medesima Sezione con Collegio in diversa composizione, conferma il precedente, ed integra (in modo ancora insoddisfacente) il percorso motivazionale ivi delineato.
Dopo aver trascritto integralmente quest’ultimo, il Collegio aggiunge che “La lettura più coerente dell’art. 11 del connesso allegato I.01 è allora quella per cui l’applicazione di un diverso contratto collettivo è consentita soltanto allorquando esso assicuri, ex se, tutele equivalenti.
Detto diversamente, il giudizio di equivalenza non consisterebbe più in una comparazione tra due sistemi contrattuali ma, piuttosto, tra un CCNL e più contratti individuali (o, se si preferisce, tra un CCNL ed un’offerta di gara che si estrinseca in un mero impegno negoziale). E ciò con il rischio di ammettere CCNL (quelli applicati dalla ditta offerente e da integrare attraverso singole voci retributive, di carattere peraltro eventuale e non fisso) che si rivelano “strutturalmente” meno protettivi per i lavoratori, il che finirebbe per svilire l’obiettivo del legislatore codicistico“.
Anche tale pronuncia non chiarisce quale sia in concreto la minore tutela “strutturale”, e relega nella marginalità l’impegno negoziale dell’offerente, che viceversa ha carattere sostanziale e costituisce pacificamente elemento essenziale dell’offerta che vincola l’aggiudicatario nell’ottemperare alla sottesa obbligazione.
