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Il cumulo alla rinfusa opera esclusivamente ai fini della qualificazione.

Tar Campania, Napoli. Sez. I, 21/07/2026, n. 4552

Il cumulo alla rinfusa, per la sua funzione prettamente proconcorrenziale, opera esclusivamente ai fini della qualificazione e la sua sfera applicativa non può essere estesa anche ai fini della valutazione premiale dell’offerta tecnica.

Questo quanto ribadito da Tar Campania, Napoli. Sez. I, 21/07/2026, n. 4552:

Sul piano prettamente giuridico, poi, la contestazione in esame chiama in causa il corretto inquadramento del cd. cumulo alla rinfusa e della disciplina ad esso applicabile.

Sul punto, osserva il Collegio, la giurisprudenza ha già affermato che il cumulo alla rinfusa regolato dall’art. 67 del d.lgs. n. 36/2023, per la sua funzione prettamente proconcorrenziale, opera esclusivamente ai fini della qualificazione, e la sua sfera applicativa non può essere estesa anche ai fini della valutazione premiale dell’offerta tecnica; ne consegue che il Consorzio non può invocare tale istituto per acquisire punteggi premiali per esperienze maturate da imprese non designate come consorziate esecutrici (TAR Puglia – Bari, 14 aprile 2026, n. 464). E questa impostazione non può che essere condivisa: diversamente, infatti, il c.d. cumulo alla rinfusa, ove invocabile ai fini del conseguimento di punteggi addizionali, ridonderebbe in istituto anticoncorrenziale, siccome patentemente discriminatorio in danno dei comuni concorrenti.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabile del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Gare del Comune di Colle di Val d' Elsa (Si).
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