Il disciplinare di gara prevedeva che l’offerta economica, nel caso di partecipazione di consorzi, dovesse essere sottoscritta digitalmente sia dal legale rappresentante del consorzio sia dal legale rappresentante della consorziata designata quale esecutrice. La ricorrente evidenzia come, dopo accesso agli atti, avesse rilevato che l’offerta economica dell’aggiudicatario non recava la sottoscrizione digitale del legale rappresentante della consorziata indicata quale impresa esecutrice.
La stazione appaltante aveva successivamente attivato il soccorso istruttorio, consentendo l’apposizione della sottoscrizione mancante.
La ricorrente ha dedotto la violazione del disciplinare di gara nonché l’eccesso di potere sotto plurimi profili, lamentando altresì la violazione dei principi di autovincolo, autoresponsabilità dei concorrenti e par condicio.
Tar Sardegna, Sez. I, 23/07/2026, n. 1077 respinge il ricorso:
È, dunque, incontestato che la consorziata designata fosse chiamata ad assumere un ruolo esecutivo nell’ambito dell’appalto e che, proprio in ragione di tale qualità, il disciplinare ne richiedesse la sottoscrizione dell’offerta economica.
Ciò nondimeno, tale omissione non appare idonea, nel caso concreto, ad incidere sulla riferibilità dell’offerta né sulla certezza della manifestazione negoziale complessivamente espressa dal concorrente.
Occorre, infatti, considerare che, anche nell’ipotesi in cui il Consorzio stabile partecipi dichiarando di eseguire direttamente parte delle lavorazioni e di designare una consorziata per l’esecuzione della restante parte, la manifestazione di volontà negoziale resta unitariamente espressa dal Consorzio medesimo, il quale costituisce il soggetto che presenta l’offerta ed il referente del rapporto contrattuale con la stazione appaltante.
Come recentemente ribadito dalla giurisprudenza, il consorzio stabile costituisce un autonomo centro di imputazione giuridica cui l’intera prestazione è unitariamente riferita (Cons. Stato, sez. III, 19 febbraio 2024, n. 1623; TAR Lazio Latina, sez. I, 24 marzo 2026, n. 284).
In tale prospettiva, anche il rapporto contrattuale con la stazione appaltante resta unitariamente riferibile al Consorzio, il quale assume la veste di concorrente nella procedura e di referente dell’Amministrazione per l’esecuzione delle prestazioni affidate.
Ne consegue che la manifestazione negoziale contenuta nell’offerta economica risulta pienamente imputabile al concorrente che ha preso parte alla procedura, essendo stata ritualmente sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio stabile.
