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Incompatibilità del Direttore a commissario

Tar Piemonte, Torino, Sez. I, 13 novembre 2017, n. 1192

Il direttore che ha approvato il bando può far parte della commissione giudicatrice?

Il Tar Piemonte, Torino, Sez. I, 13 novembre 2017, n. 1192 risponde affermativamente citando il TAR Lombardia – Brescia, Sez. II, 19 dicembre 2016, n. 1757.

Probabilmente si è perso la più recente Tar Lombardia, Brescia, Sez. II, 4 novembre 2017, n. 1306 commentata su questi schermi

Ad ogni modo il Collegio torinese sostiene che con riferimento alla censura secondo la quale il Direttore “ha predisposto gli atti di gara, in violazione all’art 77 comma 4 d. lgs. 50/2016, si osserva come sia condivisibile l’interpretazione secondo cui la disciplina invocata, contenuta nell’art. 77 prima parte del d.lgs. 50/2016, è destinata a valere solo a regime, ovvero dopo che sarà stato creato l’albo dei commissari cui essa allude, e che al presente ancora non esiste; sino a quel momento, ai sensi del comma 12, “la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante” (in tal senso TAR Lombardia – Brescia, Sez. II, 19 dicembre 2016, n. 1757).

Pertanto il cumulo delle funzioni di RUP e di presidente della commissione di gara non viola le regole di imparzialità”.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it