Il Tar Lazio, Roma, Sez. III-quater – 14 novembre 2017 n. 11307 conferma il consolidato principio sulla legittima “cartolarità” dell’avvalimento di garanzia e censura le disposizioni del disciplinare di gara che prevedeva che “Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, secondo quanto previsto dall’art.88 del DPR n.207/2010 le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico. La mancata sottoscrizione alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, di un contratto avente i contenuti sopra descritti comporta l’esclusione della gara”.
Il Collegio ha sottolineato che:
“1) come si evince chiaramente dal panorama giurisprudenziale, dettagliatamente richiamato sia dall’amministrazione resistente che dal rti odierno controinteressato, il contratto di avvalimento può avere ad oggetto sia la messa a disposizione da parte dell’impresa ausiliaria di strutture organizzative sia la messa a disposizione dei richiesti requisiti finanziari (avvalimento di garanzia);
2) in questa seconda fattispecie nella quale non vi è il coinvolgimento di aspetti specifici dell’organizzazione della impresa ausiliaria, non è necessario che nel contratto di avvalimento e nella dichiarazione resa alla stazione appaltante siano minuziosamente indicate le strutture organizzative messe a disposizione;
3) in tale contesto ne discende l’illegittimità della gravata disposizione del disciplinare, la quale prevede sostanzialmente che il contratto di avvalimento deve contenere la dettagliata indicazione delle risorse messe a disposizione anche nel caso dell’autonomo istituto dell’avvalimento di garanzia“.
