Il Tar Calabria conferma la propria precedente posizione (vedi Il RUP che entra nel merito dell’offerta tecnica ed identifica le proposte come “varianti progettuali”, esorbita dalle proprie competenze. – Giurisprudenzappalti) per ribadire come l’attività di valutazione dell’offerta tecnica rientri nelle dirette prerogative della Commissione di gara e non del RUP.
ATI viene esclusa dal RUP, dopo che la sua offerta era stata giudicata dalla commissione valutatrice come la migliore.
Deduce l’illegittimità della determinazione, in quanto il responsabile del procedimento non era competente a rivalutare l’offerta tecnica del concorrente, che la commissione valutatrice non aveva invece considerato difforme dalle specifiche tecniche richieste.
Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 18/09/2023, n. 1157 accoglie il ricorso:
6. – Va, in prima battuta, richiamato l’insegnamento della giurisprudenza (cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. I, 3 gennaio 2022, n. 42) per cui l’attività di valutazione dell’offerta tecnica rientra nelle dirette prerogative della Commissione di gara e non del RUP, in linea con quanto disposto dall’ art. 77, comma 1 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici: tale disposizione deve essere letta congiuntamente all’art. 33 del medesimo testo normativo, che assegna alla stazione appaltante il potere di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione, potendo richiedere a questa chiarimenti e documenti, senza tuttavia sostituirsi all’attività specialistica rimessa ai commissari; del resto, anche la previsione di specifici requisiti di professionalità dei membri delle commissioni di gara contenuta nell’ art. 84 del codice dei contratti pubblici dimostra che la valutazione delle offerte sia rimessa in via esclusiva alla commissione e non possa essere surrogata dalla stazione appaltante che, al più, potrebbe formulare rilievi e stimolare un riesame della valutazione condotta, ma giammai provvedere in sostituzione di essa, ponendosi altrimenti nel nulla le stesse garanzie di professionalità prescritte dal codice.
7. – Ebbene, come lamentato in ricorso, nel caso di specie il responsabile del procedimento, al fine di pervenire all’esclusione, ha dovuto procedere alla rivalutazione dell’offerta tecnica dell’operatore economico ricorrente, concludendo che essa conteneva delle varianti non ammissibili.
8. – È dunque fondato il primo, assorbente motivo di ricorso, incentrato sulla incompetenza dell’organo che ha assunto la determinazione contestata, il quale comunque non poteva pronunciare sull’esclusione, anche in riferimento ad altre eventuali ragioni.
Pertanto, il ricorso va accolto e, conseguentemente, l’esclusione e l’aggiudicazione contestate debbono essere annullate.
9. – L’interesse di parte ricorrente alla rimozione del provvedimento assunto da soggetto incompetente è di palese evidenza, salva la possibilità per il responsabile del procedimento di chiedere alla commissione valutatrice i necessari chiarimenti e sottoporre ad essa la questione da lui rilevata.