Il Dirigente di una CUC che ha approvato il bando di gara può far parte della commissione?
Il Tar Lombardia, Brescia, Sez. II, 4 novembre 2017, n. 1306 risponde negativamente affermando che il responsabile della stazione appaltante “ha indetto la gara ed approvato il bando e gli atti ad esso allegati, ha nominato la Commissione giudicatrice, indicando se stesso quale Presidente, ha approvato –sempre nella qualità di Responsabile dell’Area Gestione Territorio della Comunità, come emerge dall’atto medesimo, e non certo quale Presidente della Commissione giudicatrice – tutti i verbali di gara.
Ebbene, alla luce di tali atti, risulta fondata la censura relativa alla violazione del ricordato art. 77, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016, atteso che appare evidente che l’aver approvato gli atti di gara non costituisce un’operazione di natura meramente formale ma implica, necessariamente, un’analisi degli stessi, una positiva valutazione e – attraverso la formalizzazione – una piena condivisione. Ne deriva che l’approvazione degli atti di gara integra proprio una “funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta” (in tal senso TAR Puglia, Lecce, sez. II, 27 giugno 2016, n. 1040) il cui svolgimento è precluso ai componenti la Commissione giudicatrice“.
Certo, sarebbe stata interessante una delibazione del Collegio in ordine alla compatibilità dell’art. 77 del Codice con l’art. 107 del Tuell ai sensi del quale ai dirigenti compete “la presidenza delle commissioni di gara e di concorso”.
