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CCNL di riferimento

Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sez. I , 13 novembre 2017, n. 351

È possibile imporre l’applicazione di un determinato CCNL?

Risposta negativa arriva dalla sentenza Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sez. I , 13 novembre 2017, n. 351 ove il Tribunale ritiene che “sia meritevole di riconferma l’orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sotto la vigenza del precedente Codice dei contratti pubblici secondo cui «la scelta del contratto collettivo da applicare rientra nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, col solo limite che esso risulti coerente con l’oggetto dell’appalto» (così, C.d.S., Sez. V^, sentenza n. 932/2017).

Ne consegue che la sopra illustrata previsione del bando di gara, coerentemente con il principio di tassatività delle cause di esclusione cristallizzato nell’articolo 83, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, deve essere interpretata nel senso che la mancata applicazione del CCNL Utilitalia Servizi Ambientali non può determinare l’espulsione dalla procedura di gara del partecipante che si avvalga di altro CCNL, purché coerente con l’oggetto del contratto da aggiudicare”.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it