Appalto per servizio di ricovero, custodia, mantenimento e trattamenti sanitari dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa.
La Commissione giudicatrice, dunque, anche secondo quanto ribadito dal Capitolato, doveva essere costituita da membri esperti nello specifico settore oggetto del contratto.
La ricorrente invece evidenzia come manchino all’interno della Commissione le necessarie competenze.
Tar Campania, Napoli, Sez. II, 21/04/2023, n. 2430 accoglie il ricorso ed annulla l’aggiudicazione:
Rilevato che l’art. 77 comma 1 del decreto legislativo 50/2016, applicabile ratione temporis (ma anche l’art. 93 del codice dei contratti pubblici di cui al più recente decreto legislativo 36/2023 che ha solo abrogato il sistema di individuazione, basato secondo la disciplina attuale sugli albi gestiti dall’ANAC), stabilisce un principio di competenza professionale volto a garantire l’adeguatezza e quindi efficacia della scelta tecnico-discrezionale, imponendo alla stazione appaltante l’obbligo di ricorrere ad esperti, quando viene indicato per la selezione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Considerato che:
– la commissione giudicatrice è infatti un organo straordinario, temporaneo e con funzioni “consultive” svolte a favore della stazione appaltante, nominato appositamente per la specifica procedura in questione e che, in coerenza con il criterio di selezione che valorizza i profili tecnici dell’offerta, e non solo quelli economici, si giustifica proprio per la sua competenza tecnica, ovvero in ragione della professionalità tecnica e scientifica che i suoi membri vantano rispetto al settore oggetto dell’appalto;
-esigenze di efficienza organizzativa possono al limite giustificare una lettura non formalistica dell’art. 77, nel senso che la presenza di “esperti” (su cui, cfr. in generale, T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 30 maggio 2022, n. 3687), può anche riguardare non la totalità dei membri, ma la sola maggioranza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3721/2018); o può essere desunta, non dal titolo di studio, ma anche da attività professionali o incarichi espletati comunque in precedenza dal componente e ovviamente documentati dal curriculum (Cons. Stato, Sez. III, 8700/2019);
-tuttavia, modalità che rispondono all’efficienza dell’attività amministrativa non possono aggirare il principio di competenza, in cui si riassume la necessità che vi siano “esperti”, che garantisce l’efficacia dell’attività di valutazione dell’offerta tecnico-economica presentata dagli operatori economici, consistente, nel caso specifico, nell’affidamento della custodia e della cura dei cani randagi, in funzione della cui qualità del servizio sono infatti previsti plurimi criteri di valutazione (alcuni dei quali sopra riportati);
Ritenuto, pertanto, che:
– debba accogliersi la prima censura di parte ricorrente che riguarda la nomina della commissione, censura che, riguardando la fase precedente di costituzione dell’organo straordinario ha valore logicamente assorbente, rispetto alle ulteriori doglianze e non avrebbe comunque essere dedotta prima della definizione del procedimento;
– debba condividersi la dedotta carenza di competenze tecniche in capo ai componenti della Commissione di valutazione, costituita da due architetti e un ingegnere che, oltre a non possedere titolo di studio coerenti con l’oggetto dell’appalto di servizi), non vantano neanche esperienze nel settore come emerge dalla lettura del curriculum vitae, avendo acquisito esperienza coerente con i propri titolo di studio, in materia di gestione dei cantieri anche nel settore delle opere pubbliche; di ristrutturazione e restauro, con riferimento anche ai rifiuti; di materia ambientale (senza ulteriore specificazione);
– nessuna di queste materie afferisce all’oggetto del servizio e, in particolare, ai profili tecnici che sono stati così accuratamente indicati nella lex specialis, i quali, come emerge dalla lettura del capitolato, non concernono solo l’attività di custodia, ma anche di incentivazione per le adozioni degli animali, di nutrizione e di assistenza veterinaria, di gestione del comportamento dei cani randagi, al fine di curare il loro complessivo “benessere”, tenendo conto anche delle diverse razze e tipologie;
– il principio della competenza professionale va distinto pertanto dalle modalità di individuazione dei componenti della commissione, che possono essere anche eventualmente anche diverse da quelle indicate dalla norma primaria – come peraltro attestato anche dall’evoluzione normativa cui si è sopra fatto cenno, poiché qualunque sia la modalità di scelta, va comunque salvaguardato il principio vincolante di cui all’art. 77 comma 1 del d.Lgs. 50/2016;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba pertanto essere accolto e che in ottemperanza della presente decisione l’amministrazione dovrà riesercitare il potere, nominando una commissione che abbia al suo interno almeno la maggioranza di componenti esperti in relazione al servizio oggetto della gara, con il conseguente rifacimento anche delle conseguenti valutazioni tecnico-discrezionali;