Una ditta lamenta che un altro offerente avrebbe proposto un’offerta in spregio degli obblighi contributivi minimi ed inferiore sia al costo orario riportato nella Tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’anac nel Parere di Precontenzioso n. 943 del 13/09/2017 – rif. PREC 266/17/S, riassumendo i pacifici principi consolidatisi in giurisprudenza , ha ritenuto che:
- le valutazioni dell’Amministrazione in ordine agli elementi e alla congruità della offerta sono espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale, e possono essere sindacate solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (Consiglio di Stato, sez. V, 30 marzo 2017);
- un’offerta non può ritenersi anomala ed essere esclusa da una gara per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 1465 del 30 marzo 2017);
- le tabelle ministeriali stabiliscono il costo medio orario del lavoro, cosa ben diversa dal trattamento minimo salariale stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva, al quale solo si riferisce la previsione d’inderogabilità di cui all’articolo 97, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 (cfr. TAR Puglia Lecce Sez. II, Sentenza del 17 marzo 2017, n. 443);
- le tabelle ministeriali configurano quindi solo un parametro di valutazione della congruità dell’offerta, e lo scostamento da esse, specie se di lieve entità, non legittima, di per sé, un giudizio di anomalia (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 6 febbraio 2017, n. 501; delibera n. 488/2017), potendo una possibile differenza del costo del lavoro essere concretamente giustificata dalle diverse particolari situazioni aziendali e territoriali e dalla capacità organizzativa dell’impresa che possono rendere possibile, in determinati contesti particolarmente virtuosi, anche una riduzione dei costi del lavoro, tenuto conto degli aspetti che riguardano le singole imprese (diverse per natura, caratteristiche, agevolazioni e sgravi fiscali ottenibili) e delle possibili economie che le singole imprese possono conseguire, anche con riferimento al costo del lavoro;
- un’offerta non può ritenersi anomala ed essere esclusa da una gara, per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata (Consiglio di Stato, sez. III, 2 luglio 2015, n. 3329).
Per tali ragioni l’Authority ha ritenuto conforme alla disciplina di settore la decisione della Stazione Appaltante in ordine alla congruità dell’offerta sospettata di anomalia.