In fase di verifica dell’anomalia dell’offerta le giustificazioni dell’aggiudicataria modificano l’offerta tecnica presentata in fase di gara.
Tar Liguria, Sez. II , 05 / 07 /2019 , n. 596 annulla l’aggiudicazione e dichiara l’inefficacia del contratto nel frattempo stipulato.
La tesi della ricorrente ( seconda migliore offerta ) è fondata sulla inconciliabilità tra l’offerta tecnica dell’aggiudicataria e le giustificazioni circa il costo del lavoro esposte in sede di procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta .
In particolare le giustificazioni dell’anomalia dell’offerta riducono il personale incaricato dei servizi , ponendosi in netta contraddizione con l’offerta tecnica e modificando i costi della manodopera.
Questa operazione, alterando illegittimamente l’originaria offerta tecnica, doveva comportarne l’esclusione (cfr. T.A.R. Campania, II, 5.4.2019, n. 1910).
Pertanto l’aggiudicazione deve essere annullata.
Il Tar si esprime anche sulla domanda di declaratoria di inefficacia del contratto, con dichiarazione di disponibilità al subentro.
Nel caso di specie, per un verso la ricorrente si è classificata seconda in gara, per altro verso non è stato dedotto che la sua offerta superi a sua volta la soglia di punteggio prevista dall’art. 97, comma 5, del d.lgs. 50/16 per l’attivazione obbligatoria della verifica di anomalia dell’offerta, o che, in base ad elementi specifici, essa appaia comunque anormalmente bassa (ex art. 97 comma 6 ultimo periodo D. Lgs. n. 50/2016).
Ne consegue che, alla luce del vizio riscontrato (concernente l’illegittima ammissione in gara dell’offerta della controinteressata, in quanto incongrua), la ricorrente aveva la certezza di conseguire l’aggiudicazione.
Avendo la ricorrente formulato specifica domanda di subentro, dev’essere dichiarata l’inefficacia del contratto stipulato fissandone la decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza.