Quando il discostamento dai minimi tabellari è eccessivo e denota gravi indizi di anomalia.
Il Tar Toscana, Firenze, Sez. III, 20 novembre 2017, n. 1416 afferma infatti che “la semplice moltiplicazione delle differenze di retribuzione oraria per il numero complessivo di ore di lavoro indicato dalla aggiudicataria ha fatto emergere una eccedenza di costi che si aggira intorno al 1.400.000 Euro.
Si tratta di uno scostamento che rileva ai fini del giudizio sulla anomalia. Non solo perché è riferito una voce di costo significativa come quella del personale ma anche per la sua entità che è tale da rimettere potenzialmente in discussione l’intero impianto economico della offerta in relazione al margine di utile dichiarato.
Tanto basta a far ritenere fondata la censura di difetto di motivazione ed insufficienza della istruttoria compiuta dal Seggio di gara.
La affermata “correlabilità” della struttura del costo del personale indicata nei giustificativi di Coopservice ai costi medi tabellari costituisce assunto apodittico, inspiegabile e, conseguentemente, censurabile anche alla stregua di un sindacato che si voglia prudenzialmente mantenere su un piano meramente estrinseco ed indiretto.
Il Collegio ritiene, quindi, che Estar avrebbe dovuto (e, quindi in fase di rinnovo, dovrà) approfondire l’analisi di anomalia acquisendo gli elementi che le consentissero di verificare se il minor costo dichiarato potesse trovare giustificazione concreta alla luce dell’organizzazione aziendale della aggiudicataria”.