Requisiti capacità economico finanziaria e computo fatturato: la (incomprensibile) creatività del Tar Napoletano.
Un bando di gara per l’effettuazione di un servizio annuale prevedeva un requisito di capacità economico-finanziaria commisurato ad un fatturato da aversi conseguito nell’ultimo triennio pari ad € 1.000.000,00.
L’importo stimato dell’appalto era pari a € 382.425,00.
Un operatore economico censura la previsione del bando per le seguenti motivazioni (condivise dallo scrivente):
- la clausola di fatturato minimo non è assistita dall’esplicitazione delle ragioni giustificative, in violazione dell’art. 83, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, che prevede che “La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara.”;
- la prescrizione della lex specialis impone un fatturato minimo pari ad € 1.000.000,00, ossia oltre il doppio di quello previsto a base di gara pari ad € 382.425,00, in violazione dell’art. 83, comma 5.
Il Tar Campania, Napoli, Sez. II, 21 luglio 2017, n. 3894, con una motivazione pittoresca, sostiene che:
- “è inconferente il richiamo dell’art. 83, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, poiché esso fa riferimento al requisito del fatturato minimo annuo, mentre nel caso di specie si controverte della legittimità del requisito del fatturato minimo triennale” (mah! visto che il fatturato è riferito al triennio allora siamo legittimati a limitare senza esplicita motivazione la partecipazione alla gara con un fatturato da 8 miliardi per un appalto annuale?);
- “analoga inconferenza si coglie con riguardo al limite del doppio del valore stimato dell’appalto, che chiaramente si attaglia solo al requisito del fatturato minimo annuo e non a quello del fatturato triennale. Tuttavia, anche spalmando il fatturato triennale richiesto di € 1.000.000,00 sui tre anni al fine di ricavare una media ragguagliabile ad un ipotetico fatturato annuo, va notato che non si supera il limite del doppio, attestandosi il fatturato annuo così calcolato, pari a circa € 333.333,00, addirittura al di sotto dell’importo dell’appalto, fissato in € 382.425,00” (aridaje. Era principio consolidato già con il vecchio codice la questione del doppio del valore stimato dell’appalto, che anche nel caso di specie, tra l’altro riferito ad una situazione post-correttivo, il requisito non avrebbe potuto superare detto parametro).
Del resto il cd. Correttivo è intervenuto aggiungendo all’originaria formulazione del quinto comma dell’art. 83, l’inciso “calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso”, di talché vi sono pochi dubbi in ordine alla scorrettezza della tesi della sentenza in commento, la quale, purtroppo, non è stata appellata…