È sanabile con il soccorso istruttorio l’omessa indicazione della terna subappaltatori?
Ancora una risposta affermativa arriva dal Tar Piemonte, Torino, Sez. I, 7 dicembre 2017, n. 1324.
“L’indicazione di un solo subappaltatore è stata integrata, in sede di soccorso istruttorio, con la dichiarazione completa.
In ogni caso l’indicazione della terna non era prevista a pena di esclusione.
Con i motivi aggiunti, rispetto alla dichiarazione dei subappaltatori, la ricorrente rileva l’invalidità della dichiarazione ex art 80 d. lgs. 50/16 della Pinco s.r.l., nonché l’incompletezza della dichiarazione resa dalla Pallino SPA.
Anche questo motivo non è fondato, per una pluralità di ragioni.
In primo luogo la lex specialis non richiedeva né l’indicazione della terna, né la presentazione delle autocertificazioni, per cui anche se le due dichiarazioni sopra riportate fossero incomplete, ciò non comporterebbe l’esclusione della concorrente.
Inoltre, secondo l’orientamento consolidato, eventuali vizi delle dichiarazioni relative al subappalto non determinano l’esclusione dalla gara ma la sola impossibilità di ricorrere al subappalto.”
Conformi:
Tar Lazio, Roma, Sez. III, 20 novembre 2017, n. 11438
Tar Lombardia, Brescia, Sez. II, 29 dicembre 2016, n.1790 – confermata dal Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5690
