Il difetto di sottoscrizione dell’offerta tecnica comporta l’esclusione dell’offerente?
La Delibera Anac n. 1179 DEL 15 novembre 2017, risponde negativamente, affermando la piena applicabilità del soccorso istruttorio, poiché “nel caso di specie, emerge dall’esposizione dei fatti che l’offerta del concorrente perveniva in idoneo plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e che all’interno del plico erano presenti tre buste, anch’esse sigillate e controfirmate sui lembi, contenenti la documentazione e le offerte, fra le quali solamente l’offerta della busta B risultava priva di sottoscrizione.
Sembra quindi di poter affermare che l’offerta fosse facilmente riconducibile al medesimo concorrente, essendo posta, unitamente alle altre due buste A e C, nel medesimo plico, idoneamente sigillato”.
Ferma restando la riconducibilità dell’offerta al concorrente (che escluda l’incertezza assoluta sulla provenienza), anche ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, in applicazione del principio del soccorso istruttorio, è sanabile ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità, ivi incluso l’elemento della sottoscrizione” .
Ma la giurisprudenza prevalente dice ben altro:
Tar Basilicata, Potenza, Sez. I, 11 ottobre 2017, n. 622
“non risulta condivisibile la Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1 dell’8.1.2015, secondo cui l’offerta, priva di sottoscrizione, può essere sanata ai sensi degli artt. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, D.Lg.vo n. 163/2006, poiché in tali casi non sarebbero incerti il contenuto e la provenienza dei predetti atti, atteso che un atto negoziale privo di firme deve considerarsi inesistente, in quanto l’omessa sottoscrizione fa venire meno la certezza della provenienza e dell’assunzione di responsabilità e/o dell’impegno vincolante nei confronti della stazione appaltante di quanto offerto”.
Ed in tali termini anche TAR Toscana, I, 6 novembre 2017, n. 1354; TAR Basilicata Sent. n. 1 del 12.1.2017, TAR Brescia Sez. II Sent. n. 954 del 7.7.2016 e TAR Lazio Sez. II quater Sent. n. 11092 del 9.11.2016,).
Una delle sentenze apripista dell’orientamento contrario alla sanabilità del difetto di sottoscrizione fu Tar Milano, Sez. IV, n. 01629 13.07.2015.
Cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 2 maggio 2017, n. 1975.
