Subappalto: quando è necessaria l’indicazione della terna dei subappaltatori?
Ecco l’ardito responso del Tar Liguria, Genova, sez. II, 06 febbraio 2018, n. 112, reso nell’ambito di un appalto di forniture. A questo link sono disponibili gli atti di gara per verificarne il contenuto e le prescrizioni.
“Con il primo motivo si sostiene che la aggiudicataria avrebbe strutturato la propria offerta sulla base di una serie di prestazioni che avrebbero configurato un subappalto senza, tuttavia, farne espressa menzione e senza indicare la terna di subappaltatori come previsto dall’art. 105 d.lgs 50/16.
Il motivo è infondato.
La aggiudicataria possiede i requisiti per lo svolgimento dell’appalto de quo il cui possesso neppure è stato contestato dalla ricorrente.
Trova, pertanto, applicazione alla fattispecie l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui nelle gare pubbliche, la mancata preventiva indicazione del nominativo del subappaltatore costituisce causa di legittima esclusione quando il concorrente è sfornito della qualificazione per le lavorazioni che ha dichiarato di voler subappaltare. (CDS V 23 febbraio 2015 n. 846).
Né in questa sede è possibile dare ingresso alla censura secondo la quale il bando avrebbe dovuto prevedere una qualificazione obbligatoria dell’offerente per i lavori connessi alla fornitura atteso che tale censura non è stata dedotta tempestivamente con il ricorso.
Da altro punto di vista occorre precisare come l’indicazione del nome del subappaltatore sia obbligatoria esclusivamente nel caso di subappalto necessario e non già nel caso di subappalto facoltativo, come è quello oggi sub iudice.
Da ulteriore e diverso punto di vista deve rilevarsi come la giurisprudenza abbia ammesso l’operatività della nuova disciplina del soccorso istruttorio anche alla mancata indicazione del subappaltatore necessario (TAR Palermo III 24 ottobre 2015 n. 2475)”.
Su quest’ultimo aspetto, con buona pace dei Bandi tipo Anac nn. 1 e 2.
Per il resto, con buona pace del sesto comma dell’art. 105 del Codice…