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Valutazione delle offerte tecniche: media o punteggio unanime?

Consiglio di Stato, Sez. V, 04 dicembre 2017, n. 5693

Se il bando prevede che la valutazione delle offerte tecniche avverrà mediante calcolo della media dei punteggi dei commissari, è illegittimo un punteggio unanime?

Il Consiglio di Stato, Sez. V, 04 dicembre 2017, n. 5693 conferma la sentenza Tar Lombardia, Brescia, Sez. II, 29 dicembre 2017, n. 1790, e risponde affermativamente al quesito qui posto.

Il bando prevedeva che “ciascun commissario esprimesse innanzitutto un proprio, autonomo giudizio, il quale – sommato a quelli espressi dagli altri – avrebbe, in un secondo momento, consentito di ottenere il punteggio medio da attribuire a ciascuna offerta.

Nel caso di specie, invece, è mancato proprio il momento dell’espressione del giudizio individuale ed autonomo da quello degli altri commissari: una decisione concordata ed assunta all’unanimità degli aventi diritto, per sua stessa natura, è cosa del tutto diversa – e sotto un certo profilo antitetica – dall’espressione di singoli giudizi individuali e definitivi, dei quali venga poi operata una media.

Giudizi, questi ultimi, che del tutto verisimilmente dovevano tradursi, a loro volta, in espressioni di carattere alfanumerico, non potendosi ricondurre al concetto di “media” – proprio delle scienze matematiche – delle generiche opinioni valutative, come invece ipotizzato dall’appellante.

Invero, la stessa lettera del richiamato art. 4 del bando conduce a questa conclusione: l’accezione “derivare” implica infatti un’operazione matematica semplice, non una sintesi di giudizi.

Correttamente, dunque, la sentenza impugnata ha riconosciuto che la procedura seguita nel caso di specie era non solo diversa da quella indicata nella lex specialis, ma con essa incompatibile quanto ad obiettivi ed effetti, essendo, quella codificata, volta ad assicurare un doppio livello di giudizio, laddove la necessaria autonomia delle valutazioni espresse dai singoli commissari era chiaramente finalizzata ad assicurare una maggior trasparenza e ponderatezza dell’iter valutativo della commissione di gara, obiettivo potenzialmente inciso dalla scelta di concordare da subito un solo giudizio unitario, senza alcuna possibilità di evincere il contenuto del preventivo giudizio del singolo commissario”.

Chiaramente la commissione giudicatrice, nella valutazione delle offerte tecniche, non può discostarsi dalle previsioni del bando di gara, pena l’illegittimità dell’intera procedura.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it