È sempre sufficiente l’espressione solo numerica dei giudizi da parte dei commissari in caso di utilizzo del metodo del confronto a coppie?
Risposta negativa arriva nello strano caso vagliato Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 11 dicembre 2017, n. 2337, che ha ritenuto non sufficiente il solo punteggio numerico nell’ambito del confronto a coppie, in presenza di criteri di valutazione “elastici”.
“Ciò premesso, a fronte di tali criteri che la stessa stazione appaltante riconosce come “elastici”, l’attribuzione del punteggio qualitativo, seppure con il metodo del confronto a coppie, non poteva essere effettuata con un semplice dato numerico, senza altro aggiungere.
La scrivente Sezione IV non ignora certo l’indirizzo della giurisprudenza amministrativa in ordine alla motivazione dei giudizi dei commissari nel caso di “confronto a coppie”, tuttavia non possono essere trascurati nella presente fattispecie i seguenti elementi decisivi:
– il riferimento normativo sul confronto a coppie è quello dell’Allegato “G” al DPR 207/2010 (peraltro abrogato seppure con effetti graduali dall’art. 217 del D.Lgs. 50/2016); si tratta però di una fonte regolamentare, che deve necessariamente essere letta alle luce delle superiori disposizioni legislative, fra cui il già citato art. 3 della legge 241/1990;
– la giurisprudenza comunitaria, di ovvia rilevanza in materia di appalti pubblici, impone che in caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, siano rispettati i principi di parità di trattamento e di obbligo di trasparenza, per garantire uguali posizioni a tutti gli offerenti (cfr. la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sez. IV, 14.7.2016, n. 6);
– la stessa giurisprudenza amministrativa citata dalla resistente e dalla controinteressata reputa sufficiente il dato numerico per motivare l’attribuzione del punteggio di qualità tecnica, nei soli casi di predeterminazione con chiarezza e precisione dei criteri di valutazione delle offerte, allo scopo di consentire al privato di comprendere in ogni modo le ragioni della decisione ed al giudice amministrativo di sindacare la scelta dell’amministrazione (cfr. ad esempio Consiglio di Stato, sez. IV, 20.4.2016, n. 1556 e TAR Emilia-Romagna, sezione di Parma, 17.1.2017, n. 15).
Orbene, nel caso di specie, a fronte di criteri che la stessa amministrazione riconosce come “elastici” – quindi non sufficientemente determinati – ed alla possibilità per ogni commissario di attribuire nel confronto a coppie un grado di preferenza da uno (parità) a sei (preferenza massima, cfr. ancora il più volte citato art. 11 del disciplinare), non è possibile sostenere che l’obbligo motivazionale dei commissari potesse essere assolto puramente e semplicemente con l’attribuzione del punteggio numerico.
In tale modo, infatti, diventa oggettivamente impossibile comprendere le ragioni della preferenza accordata ad un progetto tecnico di gestione rispetto da un altro, soprattutto laddove la stessa amministrazione ha espressamente lasciato ai partecipanti libertà di scelta nel proporre soluzioni tecniche di gestione del servizio bar.
Non si tratta, si badi bene, di sostituire la valutazione tecnica dell’amministrazione con quella del giudice amministrativo – conclusione che la scrivente Sezione IV ha sempre respinto nelle proprie sentenze – bensì di consentire al giudice amministrativo il proprio sindacato di legittimità sulle scelte della stazione appaltante, quanto meno in termini di logicità, ragionevolezza e proporzionalità.
Sul punto, sia ancora consentito da ultimo evidenziare che, con riguardo al lotto n. 1 della presente procedura (peraltro non oggetto di contestazione in questa sede), risulta dalla stessa produzione documentale dell’ASST (cfr. il doc. 10 di quest’ultima), che la commissione nella seduta dell’8.3.2017 ha espresso anche una propria valutazione dei contenuti dell’offerta tecnica, non limitandosi al dato numerico.
In sintesi, la Stazione appaltante, una volta scelto, nella sua discrezionalità, il criterio del confronto a coppie, avrebbe potuto alternativamente fissare criteri particolarmente stringenti per la valutazione delle offerte, ovvero, in alternativa, richiedere ai commissari di fornire adeguate giustificazioni per le proprie specifiche scelte: non poteva invece, come ha fatto, stabilire criteri generici (o “elastici”, se si preferisce) e insieme esonerare la commissione da qualsiasi motivazione“.
