Una falsa dichiarazione nell’ambito dell’offerta tecnica comporta la mancata attribuzione dei relativi punteggi o l’esclusione dalla procedura?
Il TRGA Bolzano, 04 dicembre 2017, n. 345 propende per l’esclusione secca…
“L’art. 80, comma 5, lettera f bis), del D.lgs. 80/2016, introdotta dall’art. 49 del D.Lgs. n. 56/2017, ed entrata in vigore, ai sensi dell’art. 131 del decreto medesimo, decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione, avvenuta in Gazzetta ufficiale il 5.5.2017, prevede che “le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico” quando “presenti nella procedura di gara in corso … dichiarazioni non veritiere”.
La norma va ragionevolmente intesa nel senso di non potersi attribuire valenza escludente alle falsità del tutto irrilevanti, posto che – come insegna il Consiglio di Stato, sez. V, n. 3641 del 24.7.2017 – “per la costante giurisprudenza di questo Consiglio (Cons. St., Sez. V, 13 novembre 2015, n. 5192)” l’esclusione “è volta a sanzionare l’accertamento della non veridicità di dichiarazioni rese al fine di beneficiare di un determinato provvedimento e non certo la falsità di una dichiarazione del tutto irrilevante rispetto al conseguimento di quel beneficio”.
Ancor prima dell’irrilevanza della dichiarazione non veritiera è necessario valutare, ai fini dell’adozione di un provvedimento d’esclusione dalla gara, se essa sia stata resa “nella consapevolezza, o per lo meno nella presunzione di conoscenza da parte del dichiarante, della non rispondenza al vero di quanto dichiarato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22.2.2010, n. 1017)” (parere ANAC n. 148 del 12.9.2012). In sostanza perché possa parlarsi di falsità nelle dichiarazioni rese, imputabile all’impresa partecipante alla gara, questa avrebbe dovuto esserne consapevole ovvero essere incorsa in un comportamento negligente nell’accertare la non veridicità della documentazione prodotta.
Tirando le fila delle considerazioni svolte non resta al Collegio che concludere come la dichiarazione di cui si controverte sia stata resa dalla ricorrente nella consapevolezza della sua non rispondenza al vero, mentre non possa imputarsi alla stazione appaltante alcuna ambiguità suscettibile di esimere la ricorrente dalla sanzione dell’esclusione quale conseguenza del mendacio“.
L’escussione della garanzia provvisoria è stata ritenuta legittima.
