Le attività di brokeraggio assicurativo sono da intendersi di natura intellettuale, e quindi vi è l’esenzione per l’operatore economico dall’obbligo di indicare i propri oneri per la sicurezza?
Risposta affermativa dal TRGA Trento, Sez. Unica, 01/12/2017, n. 319:
“Da ultimo, il legislatore con il decreto legislativo n. 56/2017 – in vigore dal 20 maggio 2017 – ha modificato l’art. 95, comma 10, prevedendo che “Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a)” e, secondo la giurisprudenza, a tale espresso esonero dall’indicazione dei costi aziendali interni per i servizi di natura intellettuale deve attribuirsi natura ricognitiva del diritto vivente, e non natura innovativa (in tal senso Cons. Stato, Sez. VI, n. 3857/2017 cit.). Ne consegue che, ai sensi dell’art. 83, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, è nulla, per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, la previsione della lex specialische, in caso di delle forniture di servizi di natura intellettuale, sancisca l’esclusione del concorrente che non abbia indicato i propri oneri aziendali.
4. Tenuto conto di quanto precede – e, in particolare, delle disposizioni dell’art. 83, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016 e dell’art. 95, comma 10, del medesimo decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo n. 56/2017 – non essendo controversa la riconducibilità dell’appalto in questione, avente ad oggetto servizi assicurativi, ad un appalto di “servizi di natura intellettuale” (al riguardo l’Amministrazione resistente nulla ha replicato alle affermazioni di controparte), il ricorso deve essere accolto”.
