Se il servizio da affidare non ha caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato il ricorso al prezzo più basso consentito dall’art. 95, comma 4, lett. b), è da ritenersi illegittimo.
Il Tar Sicilia, Catania, Sez. IV, 20 novembre 2017, n. 2706 a chiare lettere “ritiene evidente la illegittimità del contestato bando di gara nella parte in cui ha previsto quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, dovendosi invece nel caso di specie fare applicazione del secondo comma dell’art. 95 D. Lgs. n. 50/2016 [piuttosto che della lettera b) del suo quarto comma]: ovvero al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto funzionale – così come pare indispensabile per le caratteristiche intrinseche del servizio di trasporto di emoderivati – allo “stimolare la competizione delle imprese partecipanti non solo sulla convenienza economica delle offerte, ma anche sul pregio tecnico dell’offerta stessa” ( Consiglio di Stato, sez. V, sent. 22 dicembre 2014, n. 6261), ed annulla l’impugnato bando di gara, in uno con tutti gli ulteriori atti (disciplinare di gara; capitolato speciale di appalto) che di quello costituiscono lo specifico complemento.
