Appalti riservati, alta intensità di manodopera e prezzo più basso: in una procedura riservata alla partecipazione delle sole cooperative sociali di tipo B e avente ad oggetto l’affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera il criterio di aggiudicazione utilizzabile è esclusivamente quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa?
Ecco come la pensa l’ANAC (Delibera N. 251 del 7 marzo 2018 – depositata il 16/03/2018).
“CONSIDERATO che l’art. 95, comma 3 del Codice stabilisce che «Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a)»;
RITENUTO che i servizi di pulizia sono indubbiamente servizi c.d. “ad alta intensità di manodopera”, essendo così definiti, ai sensi dell’art. 50, comma 1 del Codice, «… quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto»;
CONSIDERATO che rimane valido, anche a legislazione vigente, il principio generale enunciato nelle “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” (Delibera ANAC n. 32/2016), secondo cui «L’unico criterio di selezione delle offerte che appare compatibile con l’oggetto degli affidamenti a cooperative sociali di tipo B è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto la stazione appaltante deve poter valutare l’effettivo perseguimento dell’obiettivo di reinserimento dei lavoratori, giustificandosi per tale fine la compressione della concorrenza. Al fine del corretto utilizzo di tale criterio si richiamano i principi contenuti nella determinazione n. 7/2011, tra i quali l’opportunità di effettuare la riparametrazione delle offerte tecniche e di quelle economiche»;
Una sola riflessione, che prescinde dal fatto che si condivide la posizione dell’Authority…
Mentre il Consiglio di Stato (cfr. questo articolo) si arrovella e si contraddice per giungere ad un’interpretazione coerente con l’impianto normativo in relazione al rapporto, nell’ambito dell’art. 95, tra il comma 3 ed il comma 4, l’Anac si spinge a mettere nero su bianco nell’ambito della delibera in commento la seguente sussiegosa affermazione:
“RILEVATO che, dopo l’approvazione definitiva del “Bando-tipo per l’affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili”, ancorché successiva all’indizione della gara de qua, non sussistono dubbi circa l’obbligo dell’adozione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.
Beh, se l’ha detto Anac allora tutti muti. Sono note le sue funzioni legislative e di interpretazione autentica. Bando tipo Legge subito!
Per fortuna che Anac c’èèèèèèèèè!
