Il Tar Piemonte, Torino, Sez. II, 20 novembre 2017, n. 1236 si esprime su un caso di accesso “esplorativo” e sulla legittimità del silenzio diniego serbato dalla Stazione Appaltante.
“Il diritto di accesso, così come delineato dall’art. 22, l. n. 241 del 1990, “è sempre fondato sull’interesse sostanziale collegato ad una specifica situazione soggettiva giuridicamente rilevante ed è strumentale all’acquisizione della conoscenza necessaria a valutare la portata lesiva di atti o comportamenti; pertanto è illegittimo ritenere che lo stesso possa garantire l’esercizio di un potere “esplorativo” e “di vigilanza” da intendersi come diritto all’acquisizione conoscitiva di atti e documenti che consentano le necessarie verifiche al fine di stabilire se l’esercizio pubblico possa ritenersi svolto secondo le prescritte regole di trasparenza, ciò perché l’interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi è destinato alla comparazione con altri interessi rilevanti, fra cui quello dell’amministrazione a non subire eccessivi intralci nella propria attività gestoria, garantita anche a livello costituzionale.
Nel caso di specie, il carattere meramente esplorativo dell’interesse di ATIVA ad accedere alla documentazione richiesta è reso evidente, tra l’altro, proprio da quanto affermato dalla stessa difesa di parte ricorrente nella propria memoria di replica, in particolare nella parte in cui si sostiene che l’interesse della propria assistita a conoscere i documenti richiesti è finalizzato a “verificare gli effettivi margini di interferenza rispetto alle proprie prerogative ed acquisire tutti gli strumenti necessari ai fini della piena ed effettiva tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive illegittimamente lese dalle amministrazioni resistenti”; affermazioni che evidenziano di per sé, non solo la genericità della richiesta, riferita ad una massa indistinta di documenti, ma pure la finalità latamente ispettiva dell’accesso, dichiaratamente finalizzato a valutare una non meglio precisata “interferenza” degli atti richiesti rispetto ad asserite “prerogative” della ricorrente, anch’esse dedotte in modo del tutto generico con riferimento ai contenziosi in corso, ma non agevolmente definibili nel proprio contenuto e nella propria consistenza giuridica.
Appare dunque fondato, in tale contesto, il tacito diniego opposto dall’Autorità a questa parte dell’istanza di accesso della ricorrente, anche in considerazione dell’indebito vantaggio competitivo che potrebbe derivare alla ricorrente dalla conoscenza anticipata di tutti gli atti istruttori relativi alla gara di prossima indizione; obiettivo, quest’ultimo, che non si può escludere abbia costituito la ragione sostanziale della domanda formulata dalla ricorrente, col pretesto di dover tutelare le proprie “prerogative” nei contenziosi pendenti“.
