Dopo la recente sentenza del Tar Pugliese qui commentata ecco che si torna sull’argomento in oggetto.
Stavolta è il Tar Campania, Napoli, sez. IV, 29 novembre 2017, n. 5679 su un’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo il quale sostiene:
“la disciplina della verifica delle offerte anormalmente basse non è applicabile direttamente alle procedure di affidamento della concessione in quanto i criteri matematici di cui all’art. 97 co. 2 cod. appalti sono incompatibili con le offerte presentate in tali ambiti che risentono della diversa struttura del rapporto concessorio (sono i concorrenti e non l’amministrazione a pagare il corrispettivo).
4.2. Il principio della verifica dell’anomalia dell’offerta, peraltro, deve trovare applicazione anche in questo settore, coerentemente con il principio di buon andamento e di ragionevolezza dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) che impone alle stazioni appaltanti di garantire l’adeguatezza del servizio offerto che, se fornito a condizioni antieconomiche, non potrebbe che essere di qualità insufficiente.
4.3. L’art. 164 co. 2 codice appalti, in proposito, stabilisce che «alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento (…) ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti (…)». Tanto conferma che – esclusa, per le ragioni anzidette, l’applicabilità dei criteri matematici di cui all’art. 97 co. 2 d.lgs. 50/2016 – trova applicazione il principio generale secondo cui la stazione appaltante deve in ogni caso verificare l’anomalia dell’offerta qualora vi siano seri elementi di sospetto nel senso dell’antieconomicità delle condizioni proposte (v. in argomento, T.A.R. Toscana n. 816 del 12.06.2017; Tar Puglia, Lecce, sentenza n. 1670 del 27/10/2017).
5.1. Nel caso di specie, la necessità di effettuare una specifica attività istruttoria in merito emerge con chiarezza in quanto la ditta aggiudicataria ha ottenuto il massimo punteggio su 16 dei 22 prodotti valutabili ai sensi della tabella allegata al bando (v. modello di offerta), proponendo prezzi ictu oculi assai esigui e, comunque, significativamente più bassi di quelli delle altre concorrenti (anche della ditta ricorrente, seconda classificata).
5.2. L’amministrazione avrebbe dovuto, pertanto, procedere a una più attenta verifica della congruità dell’offerta della ditta aggiudicataria, concretizzandosi, in mancanza il profilo di illegittimità e di travisamento lamentato dal ricorrente”.
