Come noto l’art. 97 c. 2 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 1 c. 20 lett. u) del D.L. n. n. 32/19, prevede che “la soglia calcolata alla lettera c) è decrementata di un valore percentuale” ivi indicato;
Secondo parte ricorrente l’operazione matematica di “decremento” di cui all’art. 97 c. 2 lett. d) cit., consisterebbe nella moltiplicazione tra i due valori percentuali ivi menzionati, mentre secondo la stazione appaltante, dovrebbe invece procedersi ad una sottrazione;
Tar Lombardia, Milano, sez. I, ord. 25 luglio 2019, n. 937 ritiene che il ricorso non sia assistito dal requisito del fumus boni iuris, considerato:
- che il significato letterale del termine “decrementare”, lungi dal richiamare univocamente l’operazione matematica suggerita dalla ricorrente, sembra piuttosto designare genericamente una sottrazione;
- che l’espressione “valore percentuale” contenuta nell’art. 97 c. 2 lett. d) cit., non pare necessariamente una specificazione del predicato “decrementato”, quanto invece, riferita alla grandezza numerica oggetto di sottrazione;
- che inoltre, l’interpretazione in questa sede prescelta, risulta essere stata seguita dallo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in risposta ad un quesito formulato sul punto da una centrale di committenza.
Cfr. questo articolo per l’inquadramento della questione ed il relativo foglio di calcolo.
