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Il corretto metodo per il calcolo della soglia di anomalia (con foglio di calcolo)

Si registrano diversi dubbi negli operatori del settore, e diverse soluzioni operative adottate nell’interpretazione del metodo per il calcolo della soglia di anomalia previsto dall’art. 97, comma 2, dove le maggiori criticità si annidano nel passaggio previsto dalla lett. d), il quale prevede che:

la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

In relazione alla questione “prodotto delle prime due cifre” le principali soluzioni individuate sono state le seguenti:

1) Le prime due cifre della somma dei ribassi (intese come valore unitario) vengono in percentuale applicate allo scarto medio.

Vs

2) Le prime due cifre della somma dei ribassi vengono moltiplicate tra loro, e vengono in percentuale applicate lo scarto medio.

La soluzione corretta è sicuramente la seconda.

Riformuliamo la norma sottolineando i passaggi che la prima opzione imporrebbe: la soglia viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Non è possibile intendere il verbo applicare come indicatore di quali siano i fattori nell’ambito di una moltiplicazione. La scelta della moltiplicazione “in percentuale” risulta arbitraria e non desumibile dalla norma.

In relazione alla questione “decremento della soglia” le principali soluzioni individuate sono state le seguenti:

1) La soglia è decrementata del valore in percentuale.

Vs

2) La soglia è decrementata del valore mediante sottrazione.

La soluzione corretta è probabilmente la seconda.

Riformuliamo la norma sottolineando i passaggi che la prima opzione imporrebbe: la soglia viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Si ripropone il medesimo inconveniente di cui sopra: non è possibile intendere il verbo applicare come indicatore di quali siano i fattori nell’ambito di una moltiplicazione. La scelta della moltiplicazione “in percentuale” risulta arbitraria e non desumibile dalla norma.

Per una più agevole comprensione della norma sarebbe stato sufficiente un banale segno di interpunzione.

la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata: (due punti per interrompere la proposizione) di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

In tal caso il valore percentuale dato dal prodotto delle famose prime due cifre è correttamente applicato ad un altro fattore. La soglia è decrementata sottraendola di un valore pari al risultato ottenuto.

Questa pare l’unica opzione accettabile sotto il profilo matematico.

L’arresto di chi ha così formulato la norma pare l’unica opzione sotto il profilo logico.

Ben più semplice sarebbe stato interpretare una norma così formulata:

alla soglia calcolata come da lettera c) viene sottratto un valore determinato mediante l’applicazione allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) di un valore percentuale pari al prodotto tra le prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a).

Cliccando qui è possibile scaricare un sistema automatizzato per il calcolo dell’anomalia secondo il metodo qui illustrato, corredato dalle relative istruzioni.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it