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Impresa non invitata alla procedura negoziata partecipa lo stesso? Escludere subito!

Consiglio di Stato, sez. V, 12 settembre 2019, n. 6160

Il 25 ottobre 2018 avemmo a scrivere:

Una impresa non invitata ad una procedura negoziata presenta comunque offerta.

La stazione appaltante, correttamente, la esclude dalla procedura.

Il Tar Abruzzo, L’Aquila, 25 ottobre 2018, n. 397 non conviene con noi, e annulla l’aggiudicazione disposta nei confronti della controinteressata.

Il TAR fonda il proprio erroneo ragionamento sui principi ricavabili dalla sentenza Consiglio di Stato, sez. V, 28 giugno 2018, n. 3989. E in questo articolo abbiamo già diffusamente espresso la nostra opinione sul tema.

I danni di certa giurisprudenza pressapochista…

Speriamo vivamente in un appello e speriamo vivamente che, stavolta, i magistrati del Consiglio di Stato non assumano oppiacei prima della pronuncia.

Consiglio di Stato, sez. V, 12 settembre 2019, n. 6160, con l’auspicata astinenza da oppiacei, ribalta finalmente il suo precedente e riforma la sentenza del TAR Abruzzo.

La motivazione non è impeccabile, e la sezione V non si è nemmeno avveduta della peculiarità che avvinceva il caso scrutinato con la pronuncia del 2018.

Ma ciò che conta è che un’obbrobriosa interpretazione è stata oggi perlomeno rimaneggiata, e, come già auspicavamo il 23 luglio 2018, speriamo che la pronuncia 3989/2018 cada celermente nell’angolo più scuro e remoto del dimenticatoio…

Ecco il principio espresso:

Le predette considerazioni inducono il Collegio a non condividere i principi affermati dal precedente di questo Consiglio di Stato ampiamente richiamato dal giudice di primo grado – ove si ritenga che ivi siano stati affermati principi generali applicabili anche oltre lo specifico caso esaminato – e per questo motivo: ammettere che l’operatore non invitato possa, comunque, presentare la sua offerta, e che, però, proprio allo scopo di salvaguardare l’esigenza di celerità cui è ispirata la procedura in esame, la stazione appaltante possa negare la partecipazione (id est. non esaminare l’offerta) se “la partecipazione (…) comporti un aggravio insostenibile del procedimento di gara e cioè determini un concreto pregiudizio alle esigenze di snellezza e di celerità che sono a fondamento del procedimento semplificato delineato dall’art. 122, comma 7, e 57, comma 6 d.lgs. n. 163/2006”, dimostra che il principio generale che si è inteso affermare – l’apertura alla partecipazione di tutti gli operatori economici anche se non invitati – soffre un’eccezione – la possibilità di accantonare l’offerta dell’operatore non invitato qualora comporti un aggravio insostenibile – che contraddice il principio stesso poiché è in re ipsa che l’apertura a tutti gli operatori economici comporta maggior aggravio per la stazione appaltante anche se, per ipotesi, l’operatore aggiuntosi sia soltanto uno.

D’altronde l’orientamento che qui si avversa impone l’introduzione della predetta eccezione – il caso dell’aggravio insostenibile per la procedura che giustifichi l’accantonamento dell’offerta dell’operatore non invitato – pena il già descritto ribaltamento della procedura semplificata e il ripristino dell’ordinaria, certamente più complessa, sequenza per la scelta del contraente.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it