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La non corretta interpretazione tel Tar laziale sulla disponibilità del centro cottura

Tar Lazio, Latina, sez. I, 09 giugno 2018, n. 340

Il possesso del centro cottura rappresenta una condizione di esecuzione, e giammai un requisito di partecipazione. Questo è il principio recentemente ribadito dal Consiglio di Stato, sez. V, 18 dicembre 2017, n. 5929 qui proposta.

L’odierno Tar Lazio, Latina, sez. I, 09 giugno 2018, n. 340 cita la richiamata sentenza 5929/2017 nel formulare le proprie conclusioni, ma giunge tuttavia ad una pronuncia che la contraddice, piegando in modo forzato il principio generale ad essa sotteso al fine di avvalorare la propria tesi che, in termini generali, non è corretta. La scriminante riposa sul fatto che la disciplina di gara non era chiara, e la clausola ambigua non è stata impugnata. Tuttavia, in presenza di clausole di un bando o di un disciplinare ambigue o contraddittorie, deve essere privilegiata l’interpretazione favorevole all’ammissione alla gara invece che quella che tenda all’esclusione di un concorrente, in ossequio al canone del favor partecipationis (cfr. da ultima Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 23 marzo 2018, n. 794).

Il Tar latinese è comunque confuso sui concetti di “impegno” e di “disponibilità”… Ad ogni modo ecco come la pensa:

Nel merito va detto che la presente controversia ruota intorno alla corretta interpretazione dell’art. 8 lett L) del disciplinare di gara, nella parte in cui richiede alle concorrenti, quale requisito di esecuzione del contratto, una dichiarazione in merito: “alla disponibilità di un centro cottura per la produzione dei pasti, debitamente autorizzato, ad una distanza massima dalla sede comunale di 40 km”.

Ad avviso del R.T.I. controinteressato né dalle diposizioni del disciplinare di gara, né da quelle del capitolato speciale era possibile desumere che le imprese concorrenti avrebbero dovuto individuare e specificare ab inizio il centro di cottura per la produzione dei pasti, talché sarebbe stato sufficiente, ai sensi dell’art. 3, co.3 del capitolato speciale, l’impegno a garantire la disponibilità di un centro di cottura entro la indicata distanza dalla sede comunale per l’intera durata del contratto.

Detto ordine di idee non è condivisibile.

Osserva, in proposito, il collegio che l’impegno a dotarsi di un centro di cottura, individuato e disponibile per l’intera durata contrattuale, appare ineludibile ai fini di poter garantire l’esecuzione del progetto.

Del resto, la richiesta della disponibilità di un centro di cottura è volta essenzialmente a rendere realizzabile l’offerta, che non potrà ritenersi attendibile senza la garanzia della disponibilità incondizionata di un determinato centro di cottura per l’intera durata contrattuale.

Come recentemente affermato dal Consiglio di Stato (nell’ambito di una pronuncia resa in relazione ad una analoga controversia in cui il bando richiedeva la disponibilità di un centro di cottura:“il possesso di un centro di cottura … costituisce infatti non tanto un requisito di partecipazione quanto un elemento materialmente necessario per l’esecuzione del contratto di appalto …. Dunque è legittimamente esigibile verso il concorrente aggiudicatario definitivo come condizione per la stipulazione del contratto…” (in termini, Sezione V, n. 5929/2017).

Quanto fin qui affermato non risulta smentito negli atti di gara, ove si consideri che il visto art. 7 del Disciplinare di gara prevede che il soggetto concorrente “deve inoltre dichiarare di disporre di un entro di cottura sito ad una distanza non superiore a 40 km dal luogo di consegna dei pasti”

A ciò si aggiunga – circostanza non contestata – che parte controinteressata non aveva la disponibilità del centro indicato per tutta la durata dell’appalto, essendo lo stesso per una buona parte di durata del contratto utilizzato per l’esecuzione di altro servizio a cui il R.T.I. si era in precedenza impegnato.

In definitiva, l’aggiudicazione deve ritenersi illegittima, poiché il R.T.I. controinteressato, non ha garantito da disponibilità effettiva di utilizzo di un centro cottura tecnicamente idoneo, per l’intera durata del contratto”.

In merito a tale ultimo inciso ricalchiamo quanto statuito nella più volte richiamata sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 18 dicembre 2017, n. 5292, indiscutibilmente corretta sul punto:

“L’opposta tesi dell’appellante appare invece ingiustificatamente restrittiva della concorrenza e irragionevole, nella misura in cui impone a tutti i concorrenti di procurarsi anticipatamente, e comunque prima dell’aggiudicazione definitiva un centro di cottura d’emergenza autorizzato: dunque di reperire, con evidente onere economico e organizzativo che poi potrebbe risultare ultroneo per chi non risulta aggiudicatario, immobili idonei alla preparazione di pasti per servizi di ristorazione collettiva, sostenendo i connessi investimenti in vista di una solo possibile ma non certa acquisizione della commessa“.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it