Quali sono le conseguenze connesse all’omessa indicazione nel bando di gara del costo della manodopera, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice?
Secondo il Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 08 giugno 2018, n. 1446… Nessuna!!!!!!!
E allora perché impazziamo sui file excel? disinstalliamolo!!!!
“E’ indubbio che la legge di gara non indichi tale dato.
D’altro canto, è altrettanto indubbio che la mancanza non abbia impedito né agli altri concorrenti, né al Consorzio medesimo di presentare un’offerta, così come non ha impedito di graduare le offerte economiche presentate dai partecipanti alla gara.
Il disciplinare tecnico, infatti, non prevede per quella specifica voce l’assegnazione del maggior subpunteggio per il maggior ribasso rispetto alla base d’asta, bensì il subpunteggio massimo per il costo della manodopera più basso in termini assoluti e subpunteggi proporzionalmente ridotti per le altre offerte via via più elevate. Pertanto, la mancata indicazione nella lex specialis di gara del costo della manodopera non ha impedito lo svolgimento del confronto concorrenziale e non può conseguentemente incidere sugli esiti dello stesso“.
