Dopo la sentenza di ieri qui commentata ancora un caso di censura al bando che prevede come requisito di partecipazione il possesso di un centro cottura posto ad una determinata distanza.
Oggi è il Tar Lazio, Latina, Sez. I, 20 dicembre 2017, n. 637 a censurare il bando che così recitava:
“avere la disponibilità, ai fini dell’esecuzione del contratto, a partire dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte e per tutta la durata del contratto di un centro cottura con le caratteristiche richieste dal Capitolato Speciale, (entro i 25 Km)”.
Il Collegio, “riconosciuto il carattere anticoncorrenziale della clausola che limita l’ammissione alla gara in base alla distanza della sede operativa delle imprese concorrenti rispetto al territorio dell’espletando servizio e della clausola che richiede alle partecipanti l’immediata operatività delle strutture ancor prima dell’aggiudicazione, secondo i precedenti giurisprudenziali condivisi dal Collegio (T.A.R. Lazio, Latina, 1.3.2016 n. 116; Cons.St., V, 22.6.2010 n. 3887) e le indicazioni dell’A.N.A.C.)”, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Update
Cfr. anche, conforme, Tar Sardegna, Cagliari, sez. I, 21 marzo 2018, n. 247.
