Distanza del centro cottura: un caso bizzarro…
La disciplina di Gara prescriveva espressamente “Il Centro di Cottura dovrà essere ubicato ad una distanza massima di 15 min da ogni Terminale di Consumo. Il tempo di percorrenza, verrà provato attraverso la rilevazione di cui al sito https://www.viamichelin.it/web/Itinerari, con itinerario calcolato con opzione “il più rapido (tempo)”, le cui risultanze dovranno essere allegate in sede di offerta”.
Il centro di cottura dell’aggiudicataria si trova in una via, in assenza di numero civico, per cui i percorsi prodotti non hanno origine esattamente dal predetto centro di cottura ma dal punto coincidente con l’intersezione della stessa via con un’altra.
Posizionando il punto di partenza in corrispondenza del centro di cottura le scuole risultano essere distanti rispettivamente 17 e 16 minuti, pertanto oltre il limite stabilito.
Quid juris?
Ecco come la pensa il Tar Lazio, Latina, sez. I, 23 febbraio 2018, n. 100:
“A tal proposito va detto che la legge di gara prevedeva espressamente che il requisito della distanza massima non superiore a 15 minuti da ogni terminale di consumo del centro di cottura utilizzato dalla partecipante alla gara, doveva essere rilevato “a mezzo del sito “www.michelin.it/web/itinerari”.
Per ammissione della stessa ricorrente il centro di cottura dell’aggiudicataria si trova in via della Quaglia ma è privo di numero civico.
Pertanto, inserendo correttamente nel sistema del sito “michelin” il solo nome della strada questo automaticamente indica come punto di partenza una posizione “mediana” corrispondente all’incrocio con via Palmiero Ianiri.
Ulteriori adempimenti non erano previsti a carico dei partecipanti, tanto meno l’obbligo di individuare sulla mappa il punto preciso di ubicazione del centro di cottura, secondo la metodologia che sembra avere utilizzato la ricorrente per dimostrare la mancanza del requisito a carico dell’aggiudicataria.
Viceversa anche il Collegio, seguendo le indicazioni del bando ha potuto direttamente verificare che nella specie la controinteressata ha rispettato la condizione prevista, risultando il tempo di percorrenza della distanza tra il centro di cottura e le destinazioni indicate dalla ricorrente entrambe pari a 15 minuti”.
Si ritiene impossibile convenire con la sentenza in commento. Il bando prevedeva espressamente un tempo di percorrenza da calcolarsi partendo dal centro cottura! Ed è illogico e non accettabile che ai fini della verifica delle tempistiche venga utilizzata una posizione “mediana” solo perché il centro cottura non ha un numero civico! Del resto sarebbe stato assolutamente agevole per l’offerente (così come lo è stato per il ricorrente e avrebbe potuto essere per il giudice) recuperare le coordinate GPS ed indicare quelle ai fini dell’effettiva dimostrazione dei tempi di percorrenza.
