La ricorrente fa rilevare che i verbali di gara, da aggiudicarsi quest’ultima sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, non consentono di comprendere quali siano state le attività realmente svolte dalla Commissione di gara e le ragioni dei punteggi. Mancherebbe l’indicazione puntuale dei sub-punteggi assegnati dalla commissione per ciascun sub – criterio, mentre sono presenti solo i punteggi per i macro-criteri, e quindi una motivazione o, comunque, essendo la stessa estremamente generica ed indeterminata, non sarebbe possibile stabilire se il punteggio sia stato assegnato sulla base di valutazioni corrette o meno.
In particolare, per il criterio “Valore dei servizi e della qualità” (per il quale erano previsti dieci punti da assegnare sulla base di una vasta e articolata congerie di sub-criteri, senza specificazione di sub-punteggi), il punteggio assegnato ai concorrenti si baserebbe su una motivazione indeterminata e stereotipata, che non rende possibile comprendere le reali ragioni dell’assegnazione del punteggio: “servizi e qualità come da requisiti richiesti” 10 punti; “Servizi e qualità non rispondenti totalmente alle richieste”, 8 punti.
il Tar Campania, Napoli, sez. I, 29 gennaio 2018 ritiene la censura fondata per i seguenti motivi.
“La stazione appaltante avrebbe dovuto specificare per ogni sub-criterio il sub-punteggio attribuito e non limitarsi alla attribuzione del punteggio per il solo macro-criterio.
Il modus operandi seguito dalla Commissione di gara, non avendo consentito alla ditta Alfa di rendersi conto del sub-punteggio assegnato ad ogni sub-criterio, ha prodotto un vulnus insanabile nel diritto di difesa, costringendo la ricorrente incidentale alla formulazione di mere ipotesi in ordine agli elementi valutati negativamente dalla Commissione di gara“.
