D’interesse la pronuncia T.A.R. Puglia, Lecce, II 05 novembre 2025, n. 1461, che ribadisce l’impossibilità di accordare equivalenza tra i CCNL Aninsei e cooperative sociali, e mostra una posizione ben più rigida rispetto ad altri T.A.R. (i.e. Brescia) rispetto al concetto di equivalenza.
Sugli elementi economici
Quanto alla componente economica le deteriori condizioni economiche sono pacifiche.
Il Collegio ha ritenuto non sanabile detto divario mediante l’armonizzazione per mezzo del superminimo, siccome il mero impegno a corrisponderlo, “oltre a rendere evidentemente incerta la reale portata della retribuzione fissa e continuativa garantita ai lavoratori, rimanda ad un evento futuro e contingente – ossia l’accordo bilaterale tra parte datoriale e rappresentanze sindacali, frutto di libera volontà negoziale – l’effettivo riconoscimento di un trattamento retributivo equivalente.
9.4. In altre parole, siffatto impegno della controinteressata non è idoneo a colmare stabilmente le lacune retributive accertate dalla Stazione appaltante, dovendosi convenire con il formante normativo e giurisprudenziale in subiecta materia, secondo cui l’equivalenza deve essere garantita dalle componenti fisse e automatiche del trattamento economico“.
Sugli elementi normativi
Il Collegio, sulla base della verificazione all’uopo disposta, ha ritenuto che “il CCNL ANINSEI presenti effettivamente condizioni peggiorative rispetto al CCNL Cooperative Sociali, individuando nella tabella riportata nella relazione almeno tre scostamenti giuridici sostanziali su istituti fondamentali, quali la gestione della malattia, la previdenza integrativa e la disciplina degli scatti d’anzianità; inoltre, nell’elaborato finale depositato in giudizio, il Verificatore ha concluso che il confronto degli istituti normativi previsti dai contratti “evidenzia alcune incongruità tecniche rilevanti tra i due contratti, in particolare per quanto riguarda la disciplina della malattia, della formazione e della clausola sociale e dei futuri scatti d’anzianità. Tali differenze incidono in peius sulla garanzia di condizioni normative equivalenti per tre elementi”.
Secondo il Collegio sono risultate “acclarate dal Verificatore (almeno) tre incongruità tecniche sostanziali, superando il limite di tolleranza fissato da ANAC e INL, cui si aggiungono ulteriori difformità non considerate rilevanti dal Verificatore, tra cui la disciplina delle ferie e dell’orario settimanale“.
Sul concetto di equivalenza
Il Collegio conclude sottolineando che “Il principio ispiratore dell’art. 11 del Codice dei contratti pubblici, ossia quello di evitare forme di c.d. dumping contrattuale, fissando preventivamente in sede di gara il contratto collettivo da seguire o, alternativamente, le “tutele” da applicare ai lavoratori conformemente a quanto previsto da quel contratto, verrebbe in parte frustrato dall’accoglimento di interpretazioni che estendano il novero dei contratti collettivi ammessi a quelli che si discostano (a danno dei lavoratori) da quello prefissato, sia pure nell’ambito di non meglio definiti “margini” di oscillazione“.
La freccia è evidentemente scoccata al T.A.R. Brescia (vedi questo articolo), che aveva ritenuto legittime “normali oscillazioni retributive tra differenti CCNL, tutti ugualmente ammissibili ai fini della partecipazione alla gara“, tollerando quindi “una fascia di oscillazione, nella quale, o attorno alla quale, possano inserirsi anche i CCNL non nominati“.
La tutela dei lavoratori secondo il Collegio non ammette invece alcuna oscillazione.
