Come avevamo già segnalato in questo articolo, il T.A.R. Brescia, nell’ambito di un’ordinanza cautelare, aveva avuto modo di osservare
che non è necessaria la parità di retribuzione, in quanto tale condizione sarebbe equivalente all’imposizione di un CCNL unico
Oggi T.A.R. Brescia, II, 01 ottobre 2024, n. 773 conferma quanto statuito in sede cautelare, e spazza nel cestino dell’inutilità l’art. 11, c. 4 del nuovo Codice:
le differenze di costo tra il CCNL Terziario Confcommercio e il CCNL Metalmeccanici, stimate nell’ultima relazione del consulente del lavoro in un intervallo variabile dal 26% al 52% si possono considerare normali oscillazioni retributive tra differenti CCNL, tutti ugualmente ammissibili ai fini della partecipazione alla gara.
Il T.A.R., pur dando atto che ai fini dell’equivalenza “il trattamento dei lavoratori impiegati in tale gara non sia eccessivamente inferiore a quello dei CCNL individuati dalla stazione appaltante“, giunge a ritenere in astratto equivalente un CCNL che presuppone retribuzioni pari alla metà di quello individuato dalla stazione appaltante, propugnando una
“tollerabilità di trattamenti economici significativamente differenziati”.
I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso, ma in realtà sono ribassabili.
Il diverso CCNL deve garantire l’equivalenza delle tutele, ma in realtà bisogna “tollerare” una “forzata equiparazione”.
E che allora si abroghino subito queste due norme “bandiera”, che in nulla contribuiscono alla tutela dei lavoratori, e che invece complessificano notevolmente, e del tutto inutilmente, l’attività amministrativa dei RUP.