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Servizio ad elevata ripetitività e prezzo più basso

Tar Lombardia, Brescia, Sez. I, 18 dicembre 2017, n. 1449

La manutenzione automezzi (Carrozziere, Elettrauto, Meccanico e Gommista) è da considerarsi servizio ad elevata ripetitività ai fini dell’applicazione del criterio del prezzo più basso?

A giudizio del Tar Lombardia, Brescia, Sez. I, 18 dicembre 2017, n. 1449  “la scelta del criterio del prezzo più basso quale criterio di aggiudicazione si rivela, nella fattispecie, affatto illogica.

La prestazione richiesta, infatti, rivela natura complessa, pur essendo caratterizzata da marcati tratti da standardizzazione e predeterminazione quanto alle procedure di intervento ed all’impiego degli occorrenti materiali.

Ed involge – soprattutto per quanto concerne la c.d. “manutenzione straordinaria” (propria del profilo di meccanico/elettrauto); nonché in ordine alla scelta delle “necessarie precauzioni atte ad ottimizzare il consumo” dei pneumatici, per quanto riguarda il profilo di gommista – lo svolgimento di apprezzamenti che, a fronte di guasti e/o malfunzionamenti e/o usura delle autovetture (o di componenti delle stesse), ne individuino la causa genetica e, conseguentemente, le tipologie di intervento suscettibili di essere nel caso concreto adottate.

Il notevole range di discrezionalità (rectius: l’ampiezza degli ambiti di scelta con riferimento alla diversificata tipologia degli interventi suscettibili di essere adottati; nonché – ed è elemento di valutazione affatto rilevante al fine di escludere la “standardizzazione” degli interventi richiesti – la scelta degli strumenti di diagnostica e le connesse competenze di carattere tecnologico) attribuito ai singoli offerenti circa le modalità di organizzazione per l’esecuzione del servizio rende le offerte ontologicamente eterogenee e, quindi, logicamente insuscettibili di essere graduate attraverso il mero criterio del prezzo più basso”.

La sentenza è poi interessante poiché analizza in modo convincente la dibattuta questione in ordine all’immediata impugnabilità dei criteri di gara ritenuti lesivi, già sul banco dell’Adunanza Plenaria a seguito di remissione a cura del Consiglio di Stato (cfr. ordinanza 7 novembre 2017 n. 5138), ed esprime la propria posizione contraria a quella sostenuta dal Tar Toscana, Firenze, Sez. I, 15 novembre 2017, n. 1392.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it