Il consolidando principio secondo il quale se approvi gli atti di gara svolgi un incarico amministrativo, e pertanto devi restare fuori dalla commissione giudicatrice, è stato ribadito dal Tar Reggio Calabria, Catanzaro, Sez. I, 04 dicembre 2017, n. 1854.
Senza tanti fronzoli e motivazioni il Collegio sostiene che “che sia fondato il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce la violazione dell’art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50/2017, il quale dispone che “I commissari non devono avere svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”;
– che la fondatezza della censura derivi dalla constatazione:
a) che con determine n. 6 del 16 maggio 2017 e n. 7 del 22 maggio 2017 il Responsabile del Servizio della Centrale Unica di Committenza Arch. Damiano Mele – che, come precisato dalla resistente, non riveste il ruolo di RUP – ha assunto le funzione di componente e, quindi, di presidente della commissione di gara;
b) che atti quali il bando di gara e gli stessi atti di nomina della commissione di gara risultano adottati dal Responsabile del Servizio della Centrale Unica di Committenza, Arch. Damiano Mele, sebbene alcuni di essi risultino sottoscritti anche dal RUP geom. Luigi D’Ambrosio;
– che quanto sopra determini l’illegittimità degli atti con i quali è stata definita la composizione della commissione di gara, nonché di tutti gli atti successivi.“
