Il Tar Lombardia, Brescia, Sez. I, 04 dicembre 2017, n. 1409 effettua una ricognizione interessate sui principi che governano l’analisi sull’anomalia delle offerte:
“• il relativo procedimento non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze ma si sostanzia in un accertamento sull’attendibilità e affidabilità dell’offerta nel suo insieme, per cui è corretta l’esclusione dalla gara all’esito di una valutazione di complessiva inadeguatezza (ex multis: Consiglio di Stato, sez. V – 30/3/2017 n. 1465; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV – 28/8/2017 n. 1774);
• il giudizio di anomalia può essere fondato sull’inattendibilità di singole voci di costo dell’offerta che, per la loro importanza ed incidenza, rendano l’intera operazione economica implausibile e, per l’effetto, insuscettibile di accettazione da parte dell’amministrazione, in quanto insidiata da indici strutturali di carente affidabilità (Consiglio di Stato, sez. V – 22/5/2015 n. 2581; sez. V – 9/4/2015 n. 1813);
• lo scrutinio di legittimità del giudizio sull’anomalia postula, per un verso, un apprezzamento globale e sintetico sull’affidabilità dell’offerta nel suo complesso e deve arrestarsi, per un altro, a un controllo estrinseco della ragionevolezza e della logicità delle valutazioni compiute dalla Commissione, senza, tuttavia, estendersi fino a un sindacato penetrante del merito degli apprezzamenti sulla serietà e sulla remuneratività dell’offerta (cfr. Consiglio di Stato, sez. III – 27/6/2017 n. 3134);
• il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni compiute dalla pubblica amministrazione sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e dell’adeguatezza dell’istruttoria, ma non può operare autonomamente la verifica della congruità dell’offerta presentata e delle sue singole voci, poiché, così facendo, invaderebbe una sfera propria della pubblica amministrazione, in esercizio di discrezionalità tecnica (cfr. Consiglio di Stato, sez. III – 13/9/2017 n. 4336; T.A.R. Lazio Roma, sez. II-bis – 4/7/2017 n. 7797).
Per consolidato indirizzo giurisprudenziale, il giudizio di anomalia richiede una motivazione rigorosa ed analitica solo ove si concluda in senso negativo, mentre in caso positivo (come quello di cui si controverte nel caso di specie), non occorre che la relativa determinazione sia fondata su un’articolata esternazione delle ragioni a supporto, ripetitiva delle giustificazioni ritenute attendibili, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall’impresa vincitrice, sempre che queste, a loro volta, siano state congrue ed adeguate (T.A.R. Sicilia Catania, sez. III – 14/3/2017 n. 507; T.A.R. Lazio Roma, sez. II – 2/1/2017 n. 24; T.A.R. Brescia, sez. II – 15/4/2014 n. 396; T.A.R. Veneto, sez. I – 16/5/2016 n. 528; T.A.R. Lazio Roma sez. III-quater – 31/7/2013 n. 774, che richiama Consiglio di Stato, sez. V – 10/9/2012 n. 4785). L’ammissibilità della motivazione “per relationem” del giudizio di congruità non esime la stazione appaltante da un obbligo di valutazione complessiva di tutto ciò che è emerso nella fase istruttoria del sub-procedimento, per cui saranno le giustificazioni fornite dalla concorrente sottoposta a verifica a fungere da parametro di riferimento sul quale misurare, “per relationem”, la legittimità dell’indagine (Consiglio di Stato, sez. VI – 26/5/2015 n. 2662)”.
