Una stazione appaltante pone a base di gara una sorta di studio di fattibilità dell’intervento, peraltro fondato su dati presuntivi e comunque non corroborati da calcoli, sottoscritto da un geometra responsabile dell’ufficio tecnico del Comune.
Legittimo?
Risposta affermativa, perlomeno in Trentino Alto Adige, arriva da TRGA Trento, 20 gennaio 2020, n. 7.
Sulla necessità di un progetto esecutivo
L’intervento che l’amministrazione intende realizzare è intervento di manutenzione ordinaria, o al più di manutenzione straordinaria, per il quale la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 ammette la redazione di un elaborato diverso dal progetto denominato “perizia di spesa”: “Possono essere eseguiti in economia, sia con il sistema del cottimo che dell’amministrazione diretta, opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari, per un importo non eccedente per singolo contratto 500.000 euro”. Il comma 4 continua precisando che: “L’esecuzione delle opere, dei lavori e delle forniture previste dal presente articolo è previamente autorizzata dagli organi competenti sulla base di un progetto esecutivo; in alternativa l’esecuzione dei lavori concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie”…”può essere autorizzata sulla base di apposita perizia che individua, anche genericamente, le opere, i lavori e le forniture”.
La relazione tecnica della perizia di spesa illustra l’intervento oggetto che individua genericamente le opere e le forniture da realizzare è pertinente al caso, operando quale quantificazione economica dell’intervento, stabilita sulla base di una preventiva comparazione di corpi illuminanti scelti da appositi cataloghi, le cui caratteristiche illuminotecniche sono fornite direttamente dalle ditte fornitrici, specializzate nel settore dell’illuminazione e dell’efficientamento energetico.
In conclusione, alla luce delle norme provinciali speciali in materia di lavori pubblici applicabili al caso concreto, deve essere esclusa la necessità di un’elaborazione progettuale specifica per la fattispecie di cui si controverte.
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Si badi che oggi anche nella disciplina nazionale (cfr. art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019), seppur con maggiore rigore rispetto alla disciplina provinciale, per gli anni 2019 e 2020 i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
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Sulle competenze del geometra
Quanto alle competenze professionali del geometra, il R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, all’art. 16, lett. q), dispone che “L’oggetto ed i limiti dell’esercizio professionale di geometra sono regolati come segue: (…) q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d’importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici“: tenuto conto dell’entità della perizia di spesa (che quantifica l’importo dell’investimento in complessivi euro 52.106,20, di cui euro 31.220,00 per la sostituzione dei corpi illuminanti ed euro 9.990,00 per la relativa posa in opera mentre euro 10.896,20 riguardano le somme a disposizione), è ragionevolmente riconosciuta la competenza del tecnico comunale, in ragione dell’inquadramento (livello C evoluto), della esperienza maturata presso le amministrazioni pubbliche e dell’iscrizione all’albo professionale, data anche la natura di manutenzione ordinaria/straordinaria dell’intervento, come si è già chiarito con riferimento al primo e secondo mezzo di gravame. Da ultimo merita osservare che la L. P. n. 26/1993, agli articoli 20, comma 1 bis e comma 3, e 22, demanda prioritariamente agli uffici tecnici dell’amministrazione la redazione degli atti tecnici necessari in materia di opere pubbliche nonché la relativa direzione lavori, proprio in funzione di risparmio di risorse pubbliche ed impone specifica motivazione nel caso di affidamento esterno dell’incarico.
