in

Il progettista indicato non rientra nella figura di concorrente né in quella di operatore economico, e dunque non può a sua volta utilizzare l’istituto dell’avvalimento.

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 luglio 2020, n.13.

ingegneria

Sebbene riferita alla fattispecie dell’articolo 53 comma 3[1] del D.Lgs 163/2006, è estremamente importante la Sentenza odierna dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che fissa il seguente principio di diritto:

il progettista indicato, nell’accezione e nella terminologia dell’articolo 53, comma, del decreto legislativo n. 163 del 2006, va qualificato come professionista esterno incaricato di redigere il progetto esecutivo. Pertanto non rientra nella figura del concorrente né tanto meno in quella di operatore economico, nel significato attribuito dalla normativa interna e da quella dell’Unione europea. Sicché non può utilizzare l’istituto dell’avvalimento per la doppia ragione che esso è riservato all’operatore economico in senso tecnico e che l’avvalimento cosiddetto “a cascata” era escluso anche nel regime del codice dei contratti pubblici, ora abrogato e sostituito dal decreto legislativo n. 50 del 2016, che espressamente lo vieta.

Pertanto richiamando la giurisprudenza  formatasi nel vigore del precedente codice, secondo cui nelle gare pubbliche non è consentito avvalersi di un soggetto che, a sua volta, utilizza i requisiti di un altro soggetto, l’Adunanza Plenaria proietta la fattispecie originatasi in vigenza del D.Lgs 163/2006 sull’attuale Codice dei Contratti (l’art. 89 comma 6 vieta espressamente il cosiddetto avvalimento “a cascata”).

Al seguente linkla Sentenza Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 luglio 2020 n.13.

 

[1] Art. 53 comma 3.  Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di progettazione), e l’ammontare delle spese di progettazione comprese nell’importo a base del contratto.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabile del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Gare del Comune di Colle di Val d' Elsa (Si).
Gli scritti qui pubblicati rappresentano opinioni personali che non impegnano in alcun modo l'ente di appartenenza