Come si computa ai fini dell’anomalia il personale “promiscuo” destinato a più commesse?
Nell’ambito dell’offerta tecnica alla società aggiudicataria furono assegnati 8 punti per aver dichiarato nella offerta la utilizzazione di una squadra di supervisori, i cui costi non sono però stati indicati nell’offerta poiché, a detta della società medesima, il loro stabile inserimento nella propria organizzazione “centrale” consentiva di escludere tale voce economica dall’offerta.
Tar Lazio, Roma, sez. I-bis, 08 marzo 2018, n. 3102 non conviene con gli assunti della controinteressata.
Il Collegio premette che è “insegnamento pacifico della giurisprudenza che, allorquando uno o più dipendenti, siano inseriti stabilmente nell’organizzazione della ditta partecipante, con compiti che comunque devono essere assolti dalla società, ebbene in questi casi, l’utilizzo dei predetti nella esecuzione dell’appalto, comporta la esclusione del costo dei dipendenti nell’offerta avanzata, in considerazione del loro ruolo marginale nell’esecuzione della commessa. Si tratta, comunque, di ipotesi residuali ed afferenti a figure professionali che, invero, non assumono una peculiare valenza nell’economia dell’appalto (segreterie, archivisti ecc,)”.
Il Collegio però precisa che una siffatta ipotesi “non riguarda le evenienze in cui, i dipendenti indicati per un determinato appalto, vengono, poi, utilizzati, anche per altre commesse, moltiplicando, così, artificialmente i compiti ad essi assegnati e pregiudicando la libera concorrenza. E’ di tutta evidenza, poi, come la utilizzazione di personale stabilmente inserito nella organizzazione della società, nella esecuzione di un nuovo contratto, comportando un peculiare vantaggio nella attribuzione del punteggio per l’aggiudicazione della gara in relazione al minor costo organizzativo, deve essere puntualmente e meticolosamente provato, non risultando sufficiente una mera e generica dichiarazione.
In altri termini la società che dichiara di utilizzare, per la esecuzione dell’appalto, figure professionali, i cui costi ricadono sull’azienda perché i predetti sono strutturalmente inseriti nella organizzazione della società, deve provare tale evenienza producendo adeguata e completa documentazione, da cui si evincano i compiti ad essi assegnati e la loro incidenza nel contratto di appalto e ciò perché, il costo dei predetti dipendenti, deve essere concretamente individuato per ogni singolo impegno professionale e dichiarato in relazione all’effettivo impiego nell’ambito dell’appalto per cui si concorre.
La controinteressata, invero, si è limitata a fornire ed indicare le qualifiche del personale cui intende avvalersi senza, però, fornire i contratti stipulati con le indicate figure professionali, ossia senza dimostrare che tale personale è impiegato per le usuali mansioni aziendali che riguardano la precipua funzione di supervisione di tutti gli appalti in essere con la società, né indicando, in questo caso, la parte di retribuzione afferente a tale precipua attività.
Tale documentazione assume valenza essenziale nella economia dei costi prospettati dalla società partecipante alla gara, perché la precisazione dei compiti e delle funzioni convenuta con i lavoratori ha riflessi immediati anche sul compenso convenuto e su quello eventualmente reclamabile dagli stessi.
E’ di tutta evidenza, infatti, che riportare il mero organigramma della società ed i compiti aggiuntivi asseritamente assegnati agli stessi, non può costituire la prova delle ulteriori attività cui i predetti sono incaricati nell’ambito della esecuzione dell’appalto, atteso che ogni ditta, con un minimo di organizzazione ha, al suo interno, analoghe figure professionali cui, in teoria, possono essere assegnate le funzioni indicate”.
Ricorso accolto e aggiudicazione annullata.
