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Dichiarazioni non veritiere sul costo del lavoro determinano l’esclusione dalla gara!

Tar Puglia,Bari, Sez. III, 1 aprile 2019, n. 471

Attenzione alle indicazioni che le imprese forniscono nella fase di verifica dell’offerta, in particolare sul costo del lavoro, perché la loro non veridicità determina l’esclusione!

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 1 aprile 2019, n. 471  accoglie il ricorso incidentale delle aggiudicatarie controinteressate, incentrato su due motivi :

  1. La ricorrente aver reso dichiarazioni non veritiere sull’effettivo costo del lavoro;
  2. La ricorrente aveva fornito insufficienti e/o inidonee giustificazioni sul costo del lavoro in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta

Per i suddetti motivi la ricorrente principale doveva essere esclusa dalla gara.

I giudici pugliesi accolgono il ricorso incidentale .

La decisione, sebbene riferita all’articolo 80 antecedente alle modifiche del  D.L. 14 dicembre 2018, n. 135,appare significativa.

Il Tar infatti prima richiama il “vecchio” comma 5 lettera c) dell’articolo 80 che disponeva l’esclusione dell’ operatore economico nel caso in cui fosse riscontrato il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante  o fosse accertata la produzione anche per negligenza di informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione ( si tratta dell’attuale lettera c bis) dell’articolo 80).

Successivamente i giudici pugliesi incentrano la decisione sull’articolo 80 comma 5 lettera f bis) del Codice , che prevede l’esclusione  dalla partecipazione alla procedura d’appalto dell’ operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere.

In proposito , afferma il Tar Bari , la giurisprudenza ha precisato che le norme citate, nel consentire l’esclusione dalla gara dell’operatore economico che fornisca anche per negligenza informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sulla selezione o l’aggiudicazione, include indubbiamente, nell’ambito delle dichiarazioni da essa considerate rilevanti, anche quelle relative alle caratteristiche dell’offerta ove idonee a influire sul processo decisionale dell’amministrazione, in ordine all’attribuzione del punteggio o più in generale all’individuazione del concorrente aggiudicatario (cfr. C.d.S., sez. V, 8 maggio 2018, n. 2747).

Per cui , contrariamente a quanto dichiarato alla stazione appaltante dall’impresa ricorrente, l’obbligo di iscrizione dei lavoratori a tempo indeterminato ai fondi di assistenza sanitaria integrativa non era meramente eventuale.

A questo conseguiva l’obbligo del pagamento del contributo mensile previsto contrattualmente per l’Assistenza sanitaria integrativa, e, per l’effetto, l’aumento della voce relativa al costo del lavoro.

Questo appare sufficiente a ritenere provata la non veridicità delle dichiarazioni rese dalla ricorrente principale alla stazione appaltante, la cui rilevanza è del tutto evidente trattandosi di elemento qualitativo su cui la commissione si è basata per la valutazione dell’offerta.

Trattandosi, in ogni caso, di dichiarazioni rilevanti ex art. 80 comma 5 lett. f-bis D.lgs. 50/16, la ricorrente principale doveva essere esclusa dalla gara .

L’esclusione  costituiva per la stazione appaltante atto vincolato, discendente direttamente dalla legge, per effetto della mera omissione da parte dell’operatore economico.

Il ricorso incidentale è dunque fondato, quello principale inammissibile.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabile del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Gare del Comune di Colle di Val d' Elsa (Si).
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