Attenzione alle indicazioni che le imprese forniscono nella fase di verifica dell’offerta, in particolare sul costo del lavoro, perché la loro non veridicità determina l’esclusione!
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 1 aprile 2019, n. 471 accoglie il ricorso incidentale delle aggiudicatarie controinteressate, incentrato su due motivi :
- La ricorrente aver reso dichiarazioni non veritiere sull’effettivo costo del lavoro;
- La ricorrente aveva fornito insufficienti e/o inidonee giustificazioni sul costo del lavoro in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta
Per i suddetti motivi la ricorrente principale doveva essere esclusa dalla gara.
I giudici pugliesi accolgono il ricorso incidentale .
La decisione, sebbene riferita all’articolo 80 antecedente alle modifiche del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135,appare significativa.
Il Tar infatti prima richiama il “vecchio” comma 5 lettera c) dell’articolo 80 che disponeva l’esclusione dell’ operatore economico nel caso in cui fosse riscontrato il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o fosse accertata la produzione anche per negligenza di informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione ( si tratta dell’attuale lettera c bis) dell’articolo 80).
Successivamente i giudici pugliesi incentrano la decisione sull’articolo 80 comma 5 lettera f bis) del Codice , che prevede l’esclusione dalla partecipazione alla procedura d’appalto dell’ operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere.
In proposito , afferma il Tar Bari , la giurisprudenza ha precisato che le norme citate, nel consentire l’esclusione dalla gara dell’operatore economico che fornisca anche per negligenza informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sulla selezione o l’aggiudicazione, include indubbiamente, nell’ambito delle dichiarazioni da essa considerate rilevanti, anche quelle relative alle caratteristiche dell’offerta ove idonee a influire sul processo decisionale dell’amministrazione, in ordine all’attribuzione del punteggio o più in generale all’individuazione del concorrente aggiudicatario (cfr. C.d.S., sez. V, 8 maggio 2018, n. 2747).
Per cui , contrariamente a quanto dichiarato alla stazione appaltante dall’impresa ricorrente, l’obbligo di iscrizione dei lavoratori a tempo indeterminato ai fondi di assistenza sanitaria integrativa non era meramente eventuale.
A questo conseguiva l’obbligo del pagamento del contributo mensile previsto contrattualmente per l’Assistenza sanitaria integrativa, e, per l’effetto, l’aumento della voce relativa al costo del lavoro.
Questo appare sufficiente a ritenere provata la non veridicità delle dichiarazioni rese dalla ricorrente principale alla stazione appaltante, la cui rilevanza è del tutto evidente trattandosi di elemento qualitativo su cui la commissione si è basata per la valutazione dell’offerta.
Trattandosi, in ogni caso, di dichiarazioni rilevanti ex art. 80 comma 5 lett. f-bis D.lgs. 50/16, la ricorrente principale doveva essere esclusa dalla gara .
L’esclusione costituiva per la stazione appaltante atto vincolato, discendente direttamente dalla legge, per effetto della mera omissione da parte dell’operatore economico.
Il ricorso incidentale è dunque fondato, quello principale inammissibile.
