L’offerente indica in maniera accorpata gli oneri per la sicurezza e quelli per la manodopera. Esclusione?
La risposta negativa arriva dalla sentenza Tar Lazio, Roma, Sez. I, 10 novembre 2017, n. 11194, secondo la quale “Il fatto che la controinteressata abbia fornito in forma accorpata tali indicazioni non ha assunto particolare rilievo in sede di gara, perché la Stazione appaltante ha avuto la possibilità di ricavare le singole distinte componenti del dato fornito dall’aggiudicataria.
Per questo la Commissione giudicatrice ha valutato irrilevante la mancata specifica indicazione dei due costi, in valori distinti e separati, ritenendola una carenza formale, tale da non impedire di ricavare il dato in via deduttiva, attraverso un mero calcolo matematico eseguito utilizzando uno specifico algoritmo messo a disposizione da ITACA (Organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome) (doc.4 di parte resistente).
Del resto, l’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 tende ad assicurare la consapevole formulazione dell’offerta relativamente agli obblighi di sicurezza sul lavoro e a consentire alla Stazione appaltante la relativa valutazione di congruità dell’importo destinato alla sicurezza.
Sicché, nel caso concreto tali obiettivi sono stati ritenuti raggiunti dalla Stazione appaltante, anche sulla base di una indicazione complessiva del duplice importo dei costi della manodopera e degli oneri aziendali“.
